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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10104 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, per l’anno d’imposta 2003, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali, desumendolo dal possesso di numerosi beni e dalle spese per il loro mantenimento, tra cui immobili e autovetture, nonché da incrementi patrimoniali. Il contribuente contestava il calcolo, sostenendo che alcuni beni erano posseduti dall’intero nucleo familiare, che un’autovettura era stata rubata, che una Fiat 500 d’epoca comportava costi ridotti e che l’acquisto di altre autovetture era stato finanziato con somme derivanti dalla vendita di beni immobili ereditati. Deduceva inoltre vizi di motivazione, violazione delle regole sull’accertamento sintetico e mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.

La decisione

La CTR del Lazio aveva già ridotto il reddito accertato a 95.000 euro. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha rigettato definitivamente l’impugnazione. Il primo motivo mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e lamentava, al più, un’insufficiente motivazione, non più deducibile secondo la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il secondo e il terzo motivo contestavano direttamente l’avviso di accertamento anziché la sentenza impugnata e, comunque, l’accertamento era fondato su elementi presuntivi idonei, mentre spettava al contribuente fornire prova documentale contraria. Per l’anno d’imposta considerato non sussisteva inoltre un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. I.M. è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. È deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, oltre alle anomalie motivazionali estreme, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 6

    il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte

    L’Amministrazione può determinare sinteticamente un reddito maggiore sulla base di elementi e circostanze gravi, precise e concordanti. Una volta formulata la presunzione, spetta al contribuente fornire prova contraria, documentando l’entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, oppure l’effettiva provenienza delle somme utilizzate.

  • Codice civile, art. 2729

    elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza

    Gli elementi presuntivi utilizzati per l’accertamento devono essere concreti e convergenti; se tali requisiti sussistono, l’Amministrazione non deve dimostrare analiticamente ogni singola spesa, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e documentata.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

    effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto

    La disciplina che ha introdotto il contraddittorio preventivo nell’accertamento sintetico si applica solo agli accertamenti relativi a periodi d’imposta rientranti nella previsione transitoria. Non era applicabile al periodo d’imposta 2003 oggetto della controversia.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12

    Il contribuente aveva invocato le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente, ma la Corte ha escluso, per il periodo considerato e in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico, il possesso di beni e il sostenimento di spese possono costituire presunzioni di una maggiore capacità contributiva, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Il contribuente che contesta l’accertamento deve fornire una prova analitica e documentale della provenienza delle somme, della condivisione delle spese, della dismissione o indisponibilità dei beni e della durata del possesso delle risorse finanziarie.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia. Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo che sia stato completamente omesso, non limitarsi a contestare la valutazione degli elementi probatori.
  • Le doglianze devono essere rivolte alla sentenza impugnata e non direttamente all’avviso di accertamento; contestazioni formulate per la prima volta in cassazione sono normalmente inammissibili.
  • L’obbligo di contraddittorio preventivo non è generalizzato per ogni accertamento tributario: occorre verificare la disciplina vigente ratione temporis e l’eventuale specifica previsione normativa applicabile al tipo di accertamento.
  • La motivazione del giudice può essere sintetica e non deve esaminare singolarmente ogni documento o argomento, purché renda comprensibile l’iter logico seguito e non ometta completamente un fatto storico decisivo.

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