Cassazione Civile, Ordinanza n. 33294/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla locazione di un terreno destinato all'installazione di un impianto fotovoltaico, poi riqualificata dall'Ufficio come concessione del diritto di superficie sul medesimo terreno. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo compatibili con lo schema della locazione le clausole che attribuivano la proprietà dell'impianto fotovoltaico al conduttore in caso di risoluzione anticipata e al locatore alla naturale scadenza del contratto, anche alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 19 dicembre 2013. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione, ma prima dell'adunanza camerale depositava rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore dell'Avvocatura erariale, nonché accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. In ragione dell'accettazione della rinuncia, non ha disposto sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che la pronuncia di estinzione non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non consente il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale
la rinuncia al ricorso è valida se depositata prima dell'adunanza camerale
art. 390, comma 3, c.p.c.
è stata accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente
la rinuncia produce l'effetto estintivo quando è accettata e sottoscritta dalla controparte nei casi previsti
art. 391, comma 4, c.p.c.
nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali
in caso di estinzione per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
esclude ... l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater
il raddoppio del contributo unificato non si applica alle pronunce di estinzione per rinuncia, trattandosi di norma sanzionatoria di stretta interpretazione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
la norma ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se depositata prima dell'adunanza camerale ed è validamente sottoscritta dal difensore munito di poteri, con accettazione della controparte quando richiesta.
- L'accettazione della rinuncia determina l'estinzione del procedimento, con conseguente arresto del giudizio senza decisione sul merito.
- La pronuncia di estinzione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non consente l'applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato, norma di stretta interpretazione.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, la Corte può non statuire sulle spese di lite.
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