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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12904/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva dichiarato inammissibile l'appello principale e ha rinviato la causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, perché esamini nuovamente il merito dell'impugnazione. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un'autovettura che l'acquirente assumeva viziata, perché priva del compressore dell'aria condizionata e di altre parti fondamentali rispetto a quanto pattuito. In primo grado il venditore era stato condannato al risarcimento del danno. In seguito, a valle di una vicenda processuale complessa con declaratoria di nullità della prima sentenza e nuova riassunzione, il giudice di merito aveva rigettato la domanda; il tribunale, decidendo sull'appello, aveva accolto l'impugnazione incidentale del venditore e dichiarato inammissibile l'appello principale dell'acquirente, rigettando anche la domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto la violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse stato erroneamente dichiarato inammissibile nonostante contenesse una chiara individuazione dei capi e delle questioni contestate e delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, senza necessità di formulare un progetto alternativo di decisione.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di sentenza; è sufficiente che l'atto consenta di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure e di delimitare l'ambito del riesame.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del vizio dedotto in cassazione per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice d'appello nel dichiarare inammissibile l'appello.

  • art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83 del 22 giugno 2012, conv. in L. n. 134 del 7 agosto 2012

    È richiamato quale fonte della novella dell'art. 342 c.p.c., interpretata nel senso di evitare formalismi eccessivi nell'atto di appello.

  • art. 163 c.p.c.

    Pur essendo norma riferita al ricorso introduttivo di primo grado, viene evocata come criterio compatibile per delineare i requisiti di chiarezza e specificità dell'atto di appello, ove applicabili alla sua funzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la specificità dei motivi va apprezzata in modo non formalistico: l'atto è idoneo se consente al giudice e alla controparte di comprendere, in modo chiaro e preciso, quali capi della decisione siano contestati e per quali ragioni.
  • L'appellante non è tenuto a redigere un "progetto alternativo di sentenza" né a usare formule sacramentali; ciò che conta è la presenza di una pars costruens sufficiente a delimitare il riesame.
  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere dichiarata quando l'atto contenga l'indicazione degli errori denunciati e delle ragioni di dissenso dalla sentenza impugnata, anche se esposti in forma sintetica.
  • Il controllo sulla specificità dei motivi deve essere coerente con la funzione dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera e con l'esigenza di ragionevole durata del processo, evitando di trasformare il requisito di cui all'art. 342 c.p.c. in un onere redazionale eccessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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