Sentenza n. 12433/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento della determinazione di attribuzione del punteggio di 8,760 alla prova scritta (a risposta multipla), relativa al concorso per l'arruolamento di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 30.1.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di attribuzione del punteggio di 8,760 alla prova scritta a risposta multipla del concorso per l'arruolamento di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui gli è stato attribuito il punteggio di 8,760 alla prova scritta del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 30 gennaio 2023, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 2 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Non risultano ulteriori richieste o repliche idonee a contrastare tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, a fronte dell'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non possa decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Nel processo amministrativo, in assenza di diverse richieste della controparte, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può determinare l'improcedibilità mediante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina applicabile alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta in decisione, il giudice amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo la parte ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non impedisce, di per sé, la compensazione delle spese di lite, ove sussistano giusti motivi valutati dal giudice.
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