Sentenza del 28/09/2016 n. 1643 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Rapporto tra processo tributario e processo penale - Accertamento di "fatture per operazioni inesistenti" - Sentenza penale con la quale viene riconosciuta la oggettiva esistenza delle fatture - Fa stato anche ai fini del processo tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rapporto tra procedimento penale e processo tributario in materia di fatture per operazioni inesistenti. Nel procedimento penale era stata accertata l'oggettiva esistenza delle fatture e delle operazioni contestate. L'Amministrazione finanziaria non poteva quindi sostenere, nel successivo o parallelo giudizio tributario, una ricostruzione incompatibile basata sulla loro inesistenza, poiché ciò avrebbe sottoposto il contribuente a una duplicazione sostanziale dell'accertamento sul medesimo fatto.
La decisione
La decisione penale favorevole al contribuente, nella parte in cui aveva riconosciuto l'effettiva esistenza delle fatture, è stata ritenuta rilevante e vincolante anche nel processo tributario. Non era quindi possibile presumere una diversa soluzione tributaria sul medesimo fatto, in applicazione del principio del "no bis in idem" e delle garanzie derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'accertamento tributario fondato sull'inesistenza delle fatture deve pertanto essere disatteso.
Norme richiamate
Principio del no bis in idem
Un cittadino europeo non può essere sottoposto a un doppio processo in caso in cui è stato assolto per lo stesso fatto.
Il contribuente non può essere nuovamente sottoposto a un procedimento sostanzialmente sanzionatorio o a una decisione incompatibile su fatti già definitivamente accertati in sede penale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Le garanzie convenzionali impediscono la duplicazione dei procedimenti e delle valutazioni punitive quando riguardano lo stesso fatto storico e la medesima persona.
Massime di principio
- Quando una sentenza penale definitiva accerta positivamente l'esistenza di fatture o operazioni contestate come inesistenti, tale accertamento deve essere considerato nel processo tributario e non può essere contraddetto senza una motivazione specifica e coerente.
- Il principio del no bis in idem opera soprattutto quando i procedimenti penale e tributario riguardano la stessa persona, gli stessi fatti storici e conseguenze sostanzialmente sanzionatorie.
- La sentenza penale non risolve automaticamente ogni questione fiscale: gli effetti si estendono agli elementi di fatto effettivamente accertati, mentre restano autonome le valutazioni tributarie non esaminate dal giudice penale.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare un accertamento su una presunzione di inesistenza delle operazioni se un giudicato penale ha escluso proprio tale inesistenza, salvo che dimostri la diversità dei fatti o l'assenza di definitività della decisione penale.
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