Cassazione Penale, Ordinanza n. 22794/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. davanti al GUP del Tribunale di Massa, in relazione a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione per la mancata valutazione, da parte del giudice, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, rilevando che, per le sentenze di patteggiamento impugnate dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra quelli ammessi. Quanto all'art. 129 c.p.p., la Corte ha ribadito che una motivazione specifica sul mancato proscioglimento è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi per una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente una motivazione anche implicita sull'avvenuta verifica dell'assenza di cause ostative al proscioglimento.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale l'impugnazione è soggetta ai limiti specifici previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 129 c.p.p.
la verifica dell'eventuale esistenza di cause di proscioglimento deve essere effettuata anche nel patteggiamento; una motivazione specifica è necessaria solo in presenza di elementi concreti emergenti dagli atti, altrimenti è sufficiente una motivazione implicita sull'assenza dei presupposti del proscioglimento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi di volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p. e il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., incidendo sul regime dell'impugnazione del patteggiamento.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103
richiamato per il coordinamento temporale delle modifiche in materia di patteggiamento e sua impugnazione.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; il vizio di motivazione, di regola, non è deducibile.
- Nel giudizio di patteggiamento il controllo ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione analitica sul mancato proscioglimento se dagli atti non emergono concreti elementi di una causa di non punibilità; in tal caso è sufficiente anche una motivazione implicita.
- La specifica deduzione di una causa di proscioglimento impone al giudice una motivazione puntuale solo quando le parti o gli atti offrano elementi concreti e immediatamente apprezzabili in tal senso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22642/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →