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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45695/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione ritenendo che le espressioni minacciose e ingiuriose proferite da Forlizzi al termine di una visita medica in carcere fossero state pronunciate in stretto nesso temporale e finalistico con l'atto di ufficio negato dal medico, configurando il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.). In subordine ha sostenuto che le frasi integrassero il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), rilevando che la casa circondariale costituisce luogo pubblico e che l'offesa era diretta a un operatore pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, dunque, ha confermato l'assoluzione. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla sussistenza del reato di resistenza perché le frasi minacciose erano state pronunciate dopo il completo esaurirsi dell'atto medico e avevano carattere di mera protesta, senza contemporaneità o collegamento funzionale necessario a intralciare il compimento dell'atto. Analogamente ha escluso la configurabilità dell'oltraggio (art. 341-bis) perché manca il nesso temporale/causale richiesto tra offesa e funzione pubblica e perché non risultava la presenza di persone estranee all'amministrazione (presupposto richiesto per la pluralità di soggetti). Infine è stato richiamato che il reato di ingiuria aggravata (art. 594, comma 4) è stato depenalizzato dall'art. 4 del d.lgs. n. 7 del 15/01/2016.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    resistenza a pubblico ufficiale

    Per integrare il reato occorre una contemporaneità o un collegamento diretto tra la condotta ostativa (minacce/violenza) e l'atto di ufficio, includendo le fasi immediate precedenti e successive solo se funzionalmente collegate alla completezza dell'atto; condotte poste dopo il completamento dell'atto e costituenti mera protesta non rientrano nella fattispecie

  • art. 341-bis cod. pen.

    oltraggio a pubblico ufficiale

    Richiede contemporaneità o relazione causale/temporale tra l'offesa e l'esercizio delle funzioni pubbliche; l'offesa deve essere idonea a creare intralcio all'attività e, per la ratio della norma, deve colpire la funzione pubblica anche nella dimensione sociale (presenza di almeno due persone non riconducibili all'amministrazione)

  • art. 594, comma 4, cod. pen.

    Il reato di ingiuria aggravata rientra nell'ambito delle offese al decoro e alla personalità del destinatario, ma è stato depenalizzato dalla normativa richiamata

  • art. 4, d. lgs. n. 7 del 15/01/2016

    depinalizzazione ingiuria

    Depenalizza l'ingiuria, rendendo non punibile penalmente la condotta che prima poteva essere qualificata come ingiuria aggravata

Massime di principio

  • La rilevanza penale di minacce o insulti rivolti a un pubblico ufficiale dipende in primo luogo dalla contemporaneità o dal diretto nesso funzionale tra la condotta e l'atto d'ufficio: parole pronunciate dopo il completo esaurimento dell'atto, configurando una protesta, normalmente non integrano resistenza né oltraggio
  • Per l'art. 337 cod. pen. non è sufficiente la mera offesa o la manifestazione di dissenso: è necessario che la condotta sia idonea a impedire, intralciare o compromettere l'atto d'ufficio, anche solo temporaneamente, e che esista un collegamento fra le fasi dell'attività dell'ufficio
  • Per l'art. 341-bis cod. pen. occorre un rapporto causale o almeno cronologico fra l'offesa e l'esercizio delle funzioni pubbliche; inoltre la fattispecie richiede generalmente la presenza di più persone estranee all'amministrazione (o comunque non tutte impegnate nello stesso atto d'ufficio) per tutelare la reputazione dell'ente
  • In contesti come strutture carcerarie la semplice circostanza che l'evento si svolga in luogo non privato non basta a integrare automaticamente i reati contro la funzione pubblica: va verificata la qualità e la funzione delle persone presenti e il nesso funzionale/temporale con l'atto contestato
  • Dove l'offesa rientri nella categoria dell'ingiuria, occorre tenere conto della depenalizzazione; valutare pertanto rimedi civili o disciplinari piuttosto che perseguire l'ipotesi penale

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