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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7229/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il diniego della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Drobnjak Ivan per il reato di traffico di esseri umani (art. 110 c.p. e art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter d.lgs. n. 286/1998). Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 627 co. 3 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale ha errato nel ritenere che lo status di straniero non possa, di per sé, concorrere a fondare il pericolo di fuga e abbia impropriamente equiparato la disciplina del Mandato di Arresto Europeo (MAE) a quella dell'estradizione, senza considerare che il rientro in Serbia (Paese che non riconosce il MAE) comporterebbe, di fatto, impunità; inoltre contesta la contraddittorietà della valutazione sull'occasionalità della condotta e sull'assenza di collegamenti con organizzazioni criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame ha mal governato i principi di diritto indicati nella precedente sentenza rescindente: nel caso di straniero privo di radicamento in Italia e presente unicamente per commettere il reato e rientrare in un paese che non riconosce il MAE, il pericolo di fuga può sussistere anche in assenza di condotte preparatorie evidenti; il giudice deve dunque valutare elementi concreti e sintomatici (ad esempio ripetizione dei trasporti, collegamenti con organizzazioni criminali, possesso di documenti idonei all'espatrio o falsi) piuttosto che aspettarsi attività preparatorie che in tali condizioni non sono ragionevolmente riscontrabili. La Cassazione ha inoltre censurato la valutazione apodittica sull'occasionalità della condotta e l'esclusione dei collegamenti con strutture criminali senza riferimento a elementi fattuali concreti.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma che disciplina la partecipazione al reato (concorso di persone) nell'impianto accusatorio relativo al traffico di esseri umani

  • art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter d.lgs. n. 286/1998

    Norme del testo unico sull'immigrazione richiamate per la fattispecie di traffico di migranti; la loro applicazione rende rilevante la possibilità che l'imputato, una volta rientrato nel paese d'origine, resti irreperibile

  • art. 627 co. 3 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso (impugnazione per cassazione) e collegata alla censura per vizio di motivazione e violazione di legge del provvedimento impugnato

  • art. 274 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma relativa alle esigenze cautelari (pericolo di fuga); la Corte richiama la sua interpretazione post-interpolazione della legge n. 47/2015 che ha introdotto il requisito dell'"attualità" del pericolo insieme alla concretezza

  • legge n. 47 del 2015

    Interventi modificativi al codice di procedura penale che hanno richiesto di valutare l'"attualità" del pericolo di fuga oltre alla sua concretezza; la Corte sottolinea che non è necessaria l'esistenza di condotte materiali preparatorie se altri elementi prognostici, prossimi nel tempo, rendono verosimile la fuga

Massime di principio

  • Nel valutare il pericolo di fuga non basta limitarsi alla condizione di straniero: va operato un giudizio prognostico 'attuale' e concreto sul caso specifico, tenendo conto del radicamento nel territorio, delle frequentazioni, dei precedenti e delle pendenze giudiziarie
  • Per uno straniero presente temporaneamente in Italia e privo di legami con il Paese (ad es. giunto per commettere il reato), l'assenza di atti preparatori alla fuga non esclude il pericolo di fuga, perché il rientro nel paese d'origine può realizzare una fuga automatica, specie se il paese non riconosce il MAE
  • Il giudice deve cercare indicatori alternativi e sintomatici del pericolo di fuga (ripetizione del comportamento illecito, collegamenti con organizzazioni criminali, possesso di documenti falsi idonei all'espatrio) invece di basarsi su presunzioni generiche
  • La differenza tra procedure MAE ed estradizione e la situazione giuridica del Paese di origine (es. mancato riconoscimento del MAE) sono elementi rilevanti nella valutazione del rischio di impunità e quindi del pericolo di fuga
  • Non si possono assimilare acriticamente situazioni diverse (cittadino radicato in Italia vs straniero temporaneo): la comparazione deve essere motivata sul piano dei fatti concreti e delle possibilità effettive di sottrarsi al processo
  • Se il giudice di merito omette di considerare elementi fattuali significativi o contraddice motivazioni precedenti della Corte di Cassazione, la decisione è esposta al rischio di annullamento con rinvio

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