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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22567/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia origina dall'opposizione allo stato passivo proposta da un avvocato per il riconoscimento del compenso professionale maturato per attività difensiva svolta nell'interesse della procedura. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, rideterminando il credito e ammettendolo al passivo per euro 98.696,27 sulla base del D.M. n. 140 del 2012 e tenendo conto dei risultati conseguiti e della natura dei giudizi patrocinati, per lo più opposizioni a decreto ingiuntivo. Contro tale decreto era stato proposto ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, non autosufficiente e diretto in sostanza a censurare la valutazione delle prove. Con l'unico motivo del successivo ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha dedotto un errore di fatto della Corte di cassazione, sostenendo che la precedente ordinanza avesse erroneamente supposto che egli lamentasse un mero errore di valutazione delle prove, mentre in realtà aveva denunciato la totale mancata disamina delle prove e dei documenti offerti, nonché l'erroneo presupposto che il tribunale avesse svolto una valutazione istruttoria completa, mai effettivamente compiuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. postula una falsa percezione della realtà, immediatamente e obiettivamente rilevabile dagli atti, relativa a un fatto decisivo non controverso; non ricorre invece quando il ricorrente contesta l'interpretazione data dalla Corte ai motivi di ricorso o la valutazione giuridica della loro ammissibilità. Nel caso concreto la precedente ordinanza non aveva supposto inesistente un fatto, ma aveva consapevolmente ritenuto che le doglianze investissero l'apprezzamento di merito delle prove e, quindi, fossero estranee al giudizio di legittimità. La richiesta di revocazione mirava quindi a ottenere una rivisitazione del giudizio di ammissibilità già espresso, operazione non consentita in sede revocatoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa; decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa

    L'errore revocatorio richiede una svista percettiva, immediatamente rilevabile, su un fatto decisivo non controverso; non comprende l'erronea valutazione o interpretazione dei motivi di ricorso o delle risultanze processuali.

  • artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per errori di fatto nei limiti rigorosi delineati dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità, può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.M. n. 140 del 2012

    È richiamato quale criterio di liquidazione del compenso professionale dell'avvocato ammesso parzialmente al passivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel contesto dell'ammissibilità delle censure sulla prova, senza autonoma decisione sul riparto dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo immediato dagli atti, e non può risolversi nella critica alla valutazione giuridica compiuta dal giudice.
  • La revocazione non è utilizzabile per censurare l'interpretazione data dalla Corte ai motivi di ricorso per cassazione o per ottenere una nuova valutazione della loro ammissibilità.
  • Se il giudice di legittimità ha effettivamente pronunciato sul motivo, anche solo dichiarandolo inammissibile o ritenendolo generico, non ricorre errore revocatorio, perché la doglianza attiene al giudizio e non alla percezione del fatto.
  • Le contestazioni dirette a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dal giudice di merito non sono, di regola, veicolabili mediante revocazione della decisione di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile o la revocazione è respinta/inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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