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Sentenza

Sentenza n. 1545/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione di valutazione del 22 settembre 2025, con conferma della non ammissibilità della domanda di finanziamento e dell’inammissibilità della spesa di euro 430.000,00 oltre IVA per l’acquisto della piattaforma software Galileo Management System

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato all’Avviso pubblico regionale per il sostegno agli investimenti delle PMI in impianti e macchinari, presentando un progetto valutato con 49 punti, inferiori alla soglia minima di 60, e con esclusione di una spesa di euro 430.000,00 per una piattaforma software. Dopo una precedente sentenza che aveva annullato il primo diniego per difetto assoluto di motivazione e istruttoria sull’istanza di riesame, la commissione ha rinnovato la valutazione confermando l’esclusione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione, falsa applicazione ed elusione del giudicato, sostenendo che il nuovo verbale fosse un mero restyling del precedente e contenesse formule stereotipate. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione a quattro profili: mancata attribuzione dei 10 punti per il criterio A1.2 relativo al Terziario Innovativo, nonostante il codice ATECO e la documentazione prodotta; attribuzione di zero punti per il criterio B2.1 relativo allo studio di fattibilità tecnico-economica; mancata attribuzione dei 7 punti per il criterio D2.4 relativo all’Industria 4.0, assumendo che la piattaforma GMS fosse un sistema informativo avanzato; esclusione della spesa per asserita non congruità rispetto ai prezzi di mercato, senza parametro oggettivo e senza adeguata considerazione della perizia giurata. Con il terzo motivo ha dedotto sviamento di potere, lamentando che la commissione avesse valorizzato elementi estranei ai criteri dell’Avviso, quali la pretesa identità del progetto e la parziale sovrapposizione delle compagini sociali con un’altra concorrente.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la precedente sentenza aveva imposto la rinnovazione del riesame mediante una valutazione effettiva, approfondita e congruamente motivata, ma non aveva imposto l’ammissione automatica al finanziamento né impedito alla commissione di confermare l’esito negativo. Il nuovo verbale è stato ritenuto espressione di un’autonoma istruttoria tecnica, con esame delle singole contestazioni; la coincidenza del punteggio finale di 49 punti non dimostra, di per sé, l’elusione del giudicato. Il secondo motivo è stato respinto applicando i limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche: il giudice può verificare ragionevolezza, logicità, coerenza e correttezza dell’iter valutativo, ma non sostituire la propria valutazione a quella della commissione in assenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, travisamento o arbitrarietà. Quanto al criterio A1.2, il mero codice ATECO 62.01 non è sufficiente a dimostrare l’appartenenza all’area ICT e Terziario Innovativo, dovendo essere verificata la concreta coerenza dell’attività con le traiettorie della strategia regionale RIS3; la commissione ha inoltre considerato inidonei, nel loro complesso, il formulario e gli altri documenti a fornire elementi univoci. Quanto al criterio B2.1, lo studio di fattibilità è stato legittimamente ritenuto generico e privo di elementi concreti quali il confronto tra soluzioni tecniche, il rapporto costi-benefici, le scelte tecnologiche, la stima dei costi, il piano economico-finanziario e le indicazioni di fattibilità operativa e gestionale. Quanto al criterio D2.4 e alla spesa per il software, la commissione ha motivato che la piattaforma era un ordinario applicativo gestionale, non riconducibile ai requisiti stringenti di interconnessione e integrazione automatica richiesti dall’Allegato B alla legge n. 232/2016; è stata inoltre ritenuta legittima la valutazione di sovrastima del prezzo rispetto ai valori medi di mercato e alle esigenze della PMI, mentre la perizia giurata di parte è stata considerata un atto unilaterale non vincolante. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento era plurimotivato e le autonome valutazioni relative ai criteri di ammissione erano già state ritenute legittime; l’eventuale esame della censura sulla sovrapposizione societaria non avrebbe potuto procurare alcuna utilità. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese, liquidate in euro 4.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 3.4 dell’Avviso pubblico regionale

    Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; le spese devono essere effettuate a condizioni di mercato.

    La spesa per programmi informatici è ammissibile solo se commisurata alle esigenze produttive e gestionali del proponente, riferita a nuove tecnologie di prodotti o processi produttivi e sostenuta a condizioni di mercato.

  • art. 4.6 dell’Avviso pubblico regionale

    Il punteggio è determinato dal rapporto tra le spese per programmi e software rientranti nella categoria Industria 4.0 e il totale delle spese per software.

    Il criterio D2.4 collega il punteggio alla quota di spese effettivamente riconducibili ai beni immateriali Industria 4.0.

  • art. 4.7, comma 2, dell’Avviso pubblico regionale

    Prevede la possibilità per i partecipanti di chiedere il riesame della valutazione; l’amministrazione deve esaminare effettivamente le contestazioni e motivare congruamente la decisione.

  • Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

    Beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali secondo il modello «Industria 4.0».

    Il richiamo all’Allegato B riguarda software e piattaforme caratterizzati dai requisiti stringenti di interconnessione e integrazione automatica propri dei beni immateriali Industria 4.0; un ordinario applicativo gestionale non è sufficiente.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato per il deposito delle memorie finali nel processo.

Massime di principio

  • L’esecuzione di una sentenza amministrativa che abbia annullato un diniego per difetto di motivazione e istruttoria impone la rinnovazione effettiva del procedimento e una motivazione congrua, ma non vincola l’amministrazione all’accoglimento dell’istanza né le impedisce di confermare il precedente esito negativo, purché svolga una nuova e autonoma valutazione.
  • La conferma del medesimo risultato sostanziale dopo la rinnovazione del procedimento non integra elusione del giudicato quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria effettiva e abbia esaminato specificamente le contestazioni dell’interessato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle commissioni è pieno ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter e l’assenza di travisamento o arbitrarietà, senza sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello dell’amministrazione in mancanza di vizi macroscopici.
  • Nell’attribuzione di premialità riferite a specifiche aree tecnologiche o strategiche, il mero codice ATECO non dimostra automaticamente l’appartenenza dell’impresa all’area rilevante, quando l’Avviso richieda la verifica della concreta coerenza dell’attività e del progetto con determinate traiettorie di sviluppo.
  • Quando un provvedimento negativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento; le censure rivolte alle altre motivazioni diventano improcedibili o inammissibili per carenza di interesse, poiché il loro eventuale accoglimento non procurerebbe alcuna utilità al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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