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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20659/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da Lauria a tutela della persona giuridica DGLC Impianti Vari, per aver ritenuto il Tribunale la sussistenza dell'incompatibilità prevista dall'art. 39 d.lgs. 231/2001 (poiché il legale rappresentante era indagato). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 39 d.lgs. 231/2001, art. 324 c.p.p., art. 24 Cost.) perché mancava il presupposto del conflitto di interessi: non risultava alcuna comunicazione all'ente della sua qualità di indagato né alcuna contestazione di responsabilità amministrativa a carico della DGLC, tantomeno iscrizione o atto che dimostrasse la pendenza di un procedimento a carico dell'ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Potenza per un nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istanza di riesame è ammissibile quando il difensore è nominato dal rappresentante dell'ente e non è stato prima comunicato all'ente l'informazione di garanzia ex art. 57 d.lgs. 231/2001; ha precisato che il Tribunale del riesame che dichiara l'inammissibilità per applicazione dell'art. 39 deve indicare gli atti dai quali risulti l'avvenuta comunicazione o altra prova della posizione dell'ente (iscrizione nel registro ex art. 55, comunicazione di informazione di garanzia ex art. 57, contestazione ex art. 59, o applicazione di misura cautelare ex art. 45). In mancanza di tali elementi specifici, non può ritenersi operante il divieto di cui all'art. 39 e l'ente può legittimamente agire come terzo per ottenere la restituzione dei beni sequestrati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo 39

    Il divieto di rappresentanza previsto dall'art. 39 opera solo se l'ente è a conoscenza della pendenza di un procedimento per responsabilità amministrativa (ove sia stato comunicato l'atto previsto dalla disciplina). In assenza di comprovata comunicazione o atto che indichi la qualifica dell'ente come parte indagata, non si applica l'incompatibilità che impedisce al legale rappresentante indagato di nominare il difensore dell'ente.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo 57

    L'informazione di garanzia prevista dall'art. 57 è elemento cruciale per dimostrare che l'ente era a conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico; la mancata comunicazione rende inammissibile applicare il divieto di cui all'art. 39.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo 34

    Richiami al codice di procedura penale (in particolare art. 293 c.p.p.) indicano l'obbligo dell'autorità procedente di dare comunicazione all'ente quando sono applicate misure che lo riguardano; la Corte sottolinea l'obbligo di tutela dell'ente destinatario del sequestro.

  • codice di procedura penale, articolo 324

    Regola l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo; la Corte conferma che l'istanza è proponibile dal difensore nominato dal rappresentante dell'ente quando non sussistono gli presupposti per applicare l'art. 39 d.lgs. 231/2001.

  • codice di procedura penale, articoli 322 e 322-bis

    Si richiamano le norme sul terzo avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati: un ente non informato di un procedimento 231 può legittimamente agire come terzo per ottenere la restituzione dei beni.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articoli 45, 55, 59

    Art. 45 (misure cautelari), art. 55 (iscrizione nel registro) e art. 59 (contestazione) sono indicati come atti dai quali può desumersi la posizione processuale dell'ente; il Tribunale deve indicare tali atti se intende fondare l'inammissibilità sull'applicazione dell'art. 39.

  • Costituzione, articolo 24

    Riferimento alla tutela giurisdizionale e al diritto di difesa: l'applicazione dell'art. 39 senza elementi che dimostrino la posizione dell'ente può ledere il diritto di difesa dell'ente e dei suoi rappresentanti.

Massime di principio

  • La nomina del difensore da parte del legale rappresentante di un ente è ammissibile per proporre istanza di riesame del sequestro quando all'ente non è stata previamente comunicata l'informazione di garanzia ex d.lgs. 231/2001; in tali casi l'ente può essere considerato "terzo" avente diritto alla restituzione dei beni.
  • Per dichiarare l'inammissibilità di un'istanza di riesame sulla base dell'art. 39 d.lgs. 231/2001 il giudice deve indicare espressamente gli atti specifici (iscrizione nel registro, comunicazione di informazione di garanzia, contestazione, applicazione di misura) da cui risulti che l'ente era a conoscenza di essere coinvolto; la sola contestazione di illeciti a carico del rappresentante non è sufficiente.
  • L'autorità giudiziaria ha l'obbligo di comunicare all'ente la pendenza del procedimento ex d.lgs. 231 quando esegue misure che riguardano beni nella sua disponibilità; la mancata comunicazione non può penalizzare l'ente impedendogli di esercitare rimedi giurisdizionali.
  • Nel dubbio, l'ente che non ha ricevuto comunicazioni formali può legittimamente agire in tutela dei propri diritti patrimoniali senza subire l'automatica applicazione degli oneri e divieti previsti dalla normativa 231.
  • Il giudice di merito che eccepisce l'incompatibilità deve motivare specificamente e non limitarsi a considerazioni generiche sul coinvolgimento dell'ente nelle attività illecite del rappresentante.

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