Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4453/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della DD, n. prot. CA/183293/2024/2024 del 22 ottobre 2024, avente ad oggetto la sospensione e rimozione delle attività commerciali site in via della Lungaretta, Piazza Sidney Sonnino, entro il giorno 1 novembre 2024; - di tutti gli atti, provvedimenti presupposti, antecedenti, successivi, concomitanti, comunque connessi e collegati, anche se non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DIANA VERONICA il 30\5\2025: - del provvedimento di delocalizzazione Prot. CA/2025/0072869, del 24 aprile 2025, con il quale si è inteso concludere l’iter di individuazione del sito alternativo per la ricollocazione dell’attività di commercio per cui è giudizio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DIANA VERONICA il 5\8\2025: - della D.D. CA/1548/2025 del 2 luglio 2025, numero protocollo CA/116320/2025 del 2/7/25.

Giustizia amministrativa202412480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione temporanea dell'attività e del titolo per l'occupazione dell'area, successiva individuazione di siti alternativi e provvedimento definitivo di delocalizzazione del chiosco in Piazza Mastai

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 22 ottobre 2024 con cui Roma Capitale, in vista di lavori sulla Piazza Sidney Sonnino connessi alla realizzazione di bagni pubblici e punti informativi turistici nell'ambito di un intervento giubilare, aveva sospeso ogni autorizzazione e concessione per attività commerciali sull'area compresa tra Piazza Sonnino e via della Lungaretta, imponendo lo sgombero delle strutture nelle more della conclusione del procedimento di delocalizzazione. Sono stati dedotti difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione della legge n. 241/1990, violazione del principio di proporzionalità, difetto di partecipazione, abnormità manifesta e violazione dell'art. 41 Cost., lamentando che l'amministrazione non avrebbe consentito un'effettiva partecipazione, non avrebbe considerato le sedi proposte dagli operatori e avrebbe compromesso la clientela e la concorrenzialità dell'attività. Con il primo ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata una nota interlocutoria del 24 aprile 2025, con cui l'amministrazione aveva comunicato la non assentibilità delle sedi proposte e invitato i ricorrenti a esprimersi su una possibile collocazione in Piazza Mastai; anche rispetto a tale atto sono stati dedotti difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione della legge n. 241/1990, sproporzionalità, difetto di partecipazione e abnormità. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento definitivo del 2 luglio 2025 di delocalizzazione in Piazza Mastai, denunciando violazione degli obblighi di trasparenza, partecipazione e buona fede, carenza istruttoria, irragionevolezza e mancata considerazione del pregiudizio commerciale e dei costi di trasferimento e rifacimento del chiosco.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento di sospensione aveva efficacia soltanto nelle more della conclusione del procedimento di delocalizzazione, ormai definito dal successivo provvedimento del 2 luglio 2025, sicché l'annullamento dell'atto temporaneo non avrebbe più prodotto alcuna utilità concreta. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché diretto contro una nota meramente interlocutoria e priva di lesività attuale e concreta, limitata a sollecitare la partecipazione degli interessati sulla possibile sede di delocalizzazione. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto nel merito. Il TAR ha ritenuto che la disciplina comunale sulle attività commerciali su aree pubbliche, e in particolare l'art. 47 della DAC n. 101/2023, imponga all'amministrazione di tenere conto delle scelte dell'operatore solo ove possibile, senza obbligarla ad adottare le sedi indicate dal privato, dovendo comunque rispettare prescrizioni urbanistiche, vincoli e limitazioni derivanti da esigenze archeologiche, storico-artistiche, ambientali, di sicurezza stradale, igienico-sanitarie e da altri motivi di pubblico interesse. Nel caso concreto vi erano state molteplici interlocuzioni; le ragioni del mancato accoglimento delle proposte dei ricorrenti risultavano dagli atti del procedimento, inclusi il verbale della conferenza di servizi, la nota della Polizia Locale e il sopralluogo sul sito di Lungotevere Raffaello Sanzio. Tale sito era stato escluso per l'insufficienza dello spazio, dovuta alla necessità di rispettare le distanze dall'alberatura, di non occultare un tombino e di garantire la fascia pedonale, nonché per esigenze di sicurezza connesse alla vicina sede universitaria. Quanto alla sede definitiva di Piazza Mastai, i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento concreto sull'asserita inidoneità commerciale. Il nuovo sito distava circa 300 metri da quello originario, si trovava nella stessa zona attrattiva e conservava analoghe caratteristiche di commerciabilità e fruibilità; il posizionamento rispettava inoltre le prescrizioni di settore. Il Collegio ha rilevato anche che la parte aveva sostanzialmente rinunciato alla partecipazione procedimentale impugnando immediatamente la proposta di collocazione in Piazza Mastai. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 47 DAC n. 101/2023

    Il Comune, ove possibile, tiene conto delle scelte dell’operatore, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienicosanitario o per altri motivi di pubblico interesse

    La disposizione non impone al Comune di scegliere le sedi indicate dall'operatore commerciale; richiede soltanto che tali preferenze siano considerate ove possibile, nel rispetto delle prescrizioni e dei prevalenti interessi pubblici rilevanti per l'organizzazione del territorio.

  • legge n. 241/1990

    Le censure relative a partecipazione, trasparenza, motivazione e buona fede sono state ritenute infondate in relazione al provvedimento definitivo, poiché il procedimento aveva comportato molteplici interlocuzioni e le ragioni delle scelte amministrative risultavano dagli atti istruttori richiamati nel provvedimento.

  • art. 41 Cost.

    La denunciata lesione della libertà di iniziativa economica non è stata ritenuta dimostrata, anche perché la sede alternativa era vicina a quella originaria e presentava analoghe caratteristiche commerciali.

  • art. 47 c.p.a.

    Il giudice deve verificare la permanenza dell'interesse a ricorrere fino al momento della decisione; l'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia durante il giudizio.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di sospensione dell'attività è espressamente limitato al periodo necessario alla conclusione di un procedimento di delocalizzazione, la successiva adozione del provvedimento definitivo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento dell'atto temporaneo, se il suo annullamento non è più idoneo a procurare un'utilità concreta.
  • Una nota con cui l'amministrazione comunica la non assentibilità delle sedi proposte e sollecita l'operatore a partecipare alla valutazione di una possibile sede alternativa è un atto interlocutorio, privo di lesività attuale e concreta, e non è autonomamente impugnabile.
  • La disciplina che impone al Comune di tenere conto, ove possibile, delle preferenze dell'operatore nella delocalizzazione di un'attività commerciale su area pubblica non attribuisce al privato un diritto alla scelta della sede proposta, quando l'amministrazione debba perseguire esigenze urbanistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie o altri motivi di pubblico interesse.
  • Il provvedimento di delocalizzazione è adeguatamente istruito e motivato quando le ragioni del mancato accoglimento delle sedi proposte risultano dagli atti del procedimento, quali verbali di conferenza di servizi, relazioni della polizia locale e sopralluoghi, e sono richiamate nel provvedimento conclusivo.
  • La contestazione dell'inidoneità commerciale della sede alternativa richiede la deduzione e la dimostrazione di elementi concreti; la mera allegazione della perdita di clientela, non supportata da indizi o dati, non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità della delocalizzazione, soprattutto quando la nuova sede sia prossima a quella originaria e inserita nella medesima area commerciale.
  • La partecipazione procedimentale non può essere utilmente invocata dall'interessato che, invece di interloquire nel procedimento sulla proposta di sede alternativa, impugni immediatamente l'atto interlocutorio senza formulare osservazioni sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.