Cassazione Penale, Sentenza n. 8525/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. per il periodo 04/07/2014 - 20/07/2015, subito in regime di arresti domiciliari per accuse iniziali di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio (poi derubricate/assolte, con altra assoluzione per accesso abusivo a sistema informatico). Il ricorrente censura: travisamento dei fatti da parte del giudice della riparazione (sminuizione/errata derubricazione degli addebiti), mancata considerazione delle risposte dubitative/negazioni nelle intercettazioni, vizio di motivazione circa l'assenza di colpa grave e l'attribuzione di "allarme sociale", omissione di valutazione sui successivi dinieghi di interrogatorio (eventuale riconoscimento per periodi minori), e difetto di competenza della Corte di Appello di Messina rispetto al capo relativo all'accesso abusivo perché di competenza della Corte di Appello di Reggio Calabria
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la cognizione in sede di legittimità è limitata alla legittimità e congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata e non al merito sostanziale. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che il diritto all'equa riparazione è escluso quando il prosciolto abbia dato causa, con dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare. Nel caso concreto la Corte di Appello aveva motivatamente ritenuto sussistente una colpa grave del Molonia: la partecipazione alla "programmazione" di offerte al pubblico ufficiale (con Brigandi) e la condotta complessiva idonea a creare l'apparenza di un quadro corruttivo, per cui le conversazioni intercettate e i rapporti proseguenti giustificavano l'adozione della misura. La Cassazione ha ritenuto congrua e logica tale valutazione e ha respinto anche le ulteriori censure (compresa quella sulla competenza), ritenendo che la corte di merito si fosse espressa sull'assoluzione per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio e che non fosse richiesto un'ulteriore motivazione per il rigetto della domanda subordinata per periodi più brevi.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma riconosce il diritto all'indennizzo salvo che il prosciolto abbia causato, con dolo o colpa grave, l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; il giudice deve accertare d'ufficio tale causa impeditiva
art. 646 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione nei giudizi derivanti dall'art. 315 c.p.p.: la Cassazione giudica la legittimità dell'ordinanza e i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., non il merito pieno della riparazione
art. 315 cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza della Corte d'Appello per le istanze di riparazione e rinvia, per il ricorso, ai limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; incide sul perimetro del controllo di legittimità
art. 606 cod. proc. pen.
Fissa i motivi di ricorso per Cassazione, limitando le censure esercitabili contro le decisioni di merito, ivi incluse quelle in materia di riparazione
art. 43 cod. pen.
Definisce la nozione di colpa; utilizzato per valutare quando una condotta, pur non dolosa, sia così negligente o imprudente da escludere il diritto all'indennizzo
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. Un. n. 43/1995; Sez. Un. n. 32383/2010; Sez. Un. n. 51779/2013)
Consolidano il principio che il diritto all'indennizzo è escluso se la condotta del prosciolto, per dolo o colpa grave, ha creato l'apparenza che giustificasse l'intervento dell'autorità; indicano che il giudice della riparazione deve valutare la condotta anteriore e successiva alla sottoposizione alla misura e possono escludere l'indennizzo anche in assenza di un errore giudiziario formale
Massime di principio
- In una domanda di riparazione per ingiusta detenzione l'indennizzo è escluso se il prosciolto ha concorso a causare la custodia con dolo o colpa grave: il giudice valuta se la sua condotta ha creato l'apparenza di pericolo tale da giustificare l'intervento dell'autorità
- La cognizione della Cassazione in tali procedimenti è limitata alla legittimità e alla congruità della motivazione dell'ordinanza impugnata; non è un riesame pieno del merito penale
- Il giudice della riparazione deve esaminare autonomamente tutto il materiale probatorio e la condotta dell'istante sia prima che dopo l'adozione della misura, potendo basarsi anche su elementi che non hanno portato a condanna nel processo di merito
- L'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: la valutazione deve accertare se vi sia stata condotta colposa o dolosa che abbia ingenerato la falsa apparenza del reato
- Le censure processuali di competenza (es. difetto di giurisdizione) vanno prospettate e motivate con chiarezza: la produzione tardiva di provvedimenti di altra corte può non incidere sul giudizio del giudice della riparazione se questi ha motivato compiutamente
- Per difese basate su travisamento di intercettazioni o contesto conversazioni, è essenziale dimostrare concretamente che le omissioni o estrapolazioni hanno sostanzialmente alterato la valutazione della gravità della condotta; altrimenti la motivazione di merito che ritiene la condotta idonea a ingenerare allarme sociale sarà difficilmente censurabile in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8416/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8419/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8422/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8424/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8426/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8427/2022 del 14/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →