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Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento N.333/SAA/II/307324, prot. 0011056 del 12/02/2026, del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, notificato in pari data, di diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/2001; - della precedente nota, del pari resa dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, N.333/SAA/II/307324, prot. n. 0084322 del 31 dicembre 2025, notificata in pari data, recante preavviso di diniego alla richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151; - del parere negativo del Questore di Piacenza prot. 0024757 del 04/12/2025, conosciuto in quanto richiamato nel provvedimento di diniego di cui al numero 1 che precede e ricevuto a seguito di accesso agli atti in data 27/02/2026; - della nota del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti prot. 0078490 del 28/11/2025 ricevuta a seguito di accesso agli atti in data 27/02/2026, con la quale viene richiesto al Questore di Piacenza il parere in merito alla istanza della ricorrente; - per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202600122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, preceduto da preavviso di diniego e fondato su pareri ed esigenze organizzative della Questura di Piacenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché gli atti presupposti, deducendo l'illegittimità del rigetto. Il diniego era motivato dalla carenza complessiva di sei unità presso la Questura di Piacenza, dall'asserita non ripianabilità della vacanza determinata dall'eventuale assegnazione e dalla necessità di disporre di tutto il personale dell'ufficio immigrazione per assicurare i dispositivi di competenza. La questione cautelare ha riguardato la sufficienza e concretezza di tali ragioni organizzative rispetto alla tutela della genitorialità perseguita dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. In sede cautelare ha rilevato che la mera scopertura di organico, ove contenuta e non connotata da particolare gravità, non costituisce di per sé una motivazione sufficiente per negare l'assegnazione temporanea, potendo essere fronteggiata mediante una migliore riorganizzazione del servizio e gli ordinari strumenti dell'ordinamento. Ha inoltre osservato che la vacanza non ripianabile conseguente all'assegnazione è una circostanza normalmente ricorrente quando un ufficio venga temporaneamente privato di un operatore e, pertanto, non dimostra autonomamente un'esigenza eccezionale. Le esigenze organizzative devono essere concrete, eccezionali, effettivamente ponderate e specificamente esplicitate, in modo da dimostrare la loro prevalenza sulle esigenze di tutela della genitorialità. Poiché tale ponderazione non emergeva dal provvedimento, il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di rinnovare l'istruttoria e adottare entro 40 giorni dalla comunicazione amministrativa un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o revoca del diniego. Medio tempore ha sospeso gli effetti del diniego e ordinato all'Amministrazione di concedere immediatamente alla ricorrente l'assegnazione temporanea presso uno dei reparti richiesti, fino all'adozione del nuovo provvedimento. La decisione sulle spese è stata rinviata alla conclusione della fase cautelare e la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio

    L'assegnazione temporanea tutela maternità, paternità e unità familiare; il diniego è legittimo solo in presenza di esigenze organiche o di servizio motivate in concreto e specificamente ponderate rispetto alle esigenze di genitorialità.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio

    La disposizione costituisce una specificazione del criterio delle esigenze organiche o di servizio cui l'Amministrazione può fare riferimento per salvaguardare la propria efficienza operativa, senza introdurre una deroga intesa in senso proprio al regime dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento della domanda ai fini del riesame, la sospensione medio tempore del diniego e l'assegnazione temporanea interinale.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, la mera scopertura di organico, se contenuta e non caratterizzata da particolare gravità, non è sufficiente a fondare il diniego, dovendo l'Amministrazione dimostrare esigenze organizzative concrete ed eccezionali non fronteggiabili mediante una diversa organizzazione del servizio.
  • La circostanza che l'assegnazione temporanea determini una vacanza non ripianabile nell'ufficio di provenienza non costituisce, di per sé, una motivazione idonea, trattandosi di una conseguenza normalmente connessa alla temporanea assenza di un dipendente.
  • Il diniego dell'assegnazione temporanea di un dipendente-genitore richiede un'effettiva ponderazione tra le esigenze organizzative connesse alla permanenza nella sede di servizio e le finalità di tutela della maternità, della paternità e dell'unità familiare; il provvedimento deve esplicitare perché le prime debbano prevalere sulle seconde.
  • L'aspirazione all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 integra un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, ma non può essere sacrificata sulla base di esigenze di servizio generiche e indeterminate.
  • In sede cautelare, quando il diniego di assegnazione temporanea risulti carente nella concreta motivazione delle esigenze organizzative, il giudice può accogliere la domanda ai fini del riesame, sospendere gli effetti dell'atto e disporre interinalmente l'assegnazione fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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