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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale – prot. n. 0008945 del 30.01.2026, con cui è stata disposta la revoca del provvedimento n. 102347 del 30.01.2026 di rinnovo dei titoli (decreto di nomina a GPG e autorizzazione biennale al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta) già rilasciati al ricorrente.

Giustizia amministrativa202600085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del rinnovo dei titoli di nomina a guardia particolare giurata e di autorizzazione biennale al porto di pistola per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento prefettizio che ha revocato il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale. La contestazione riguarda l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità, basato su un unico episodio, senza una valutazione autonoma e complessiva della personalità dell'interessato, della sua storia di vita pregressa e attuale e delle garanzie di buona condotta richieste per il porto d'armi connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa di guardia giurata. È stata inoltre dedotta, in termini sostanziali, l'omessa ponderazione dell'incidenza della revoca sulla capacità lavorativa e sul sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, nonché l'insufficiente comparazione tra l'interesse pubblico alla sicurezza e la concreta posizione del destinatario.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinando alla Prefettura e al Ministero dell'Interno il riesame entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Il Collegio ha ritenuto che la revoca apparisse fondata su un unico episodio, in assenza di un'approfondita istruttoria e di una motivazione rigorosa sui plurimi elementi necessari a formulare il giudizio di non affidabilità. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di una guardia particolare giurata, l'Amministrazione deve considerare l'incidenza della revoca sulla capacità lavorativa e sulla produzione del reddito, effettuando un giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico calibrato sulla situazione concreta. La trattazione del merito è stata fissata per il 15 gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via cautelare.

    La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione dell'efficacia dell'atto e ordine di riesame amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

    La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In materia di autorizzazioni di polizia, il giudizio discrezionale sull'affidabilità del privato deve essere preceduto da un'istruttoria congrua e adeguata e deve essere sostenuto da una motivazione che esponga le circostanze di fatto idonee a far ritenere il soggetto pericoloso o capace di abusi.
  • La mera presenza di denunce penali o segnalazioni dell'autorità di pubblica sicurezza non consente un automatico giudizio negativo: l'Amministrazione deve valutare autonomamente i fatti sottostanti e la loro concreta rilevanza.
  • La revoca dei titoli abilitativi nei confronti di una guardia particolare giurata richiede una motivazione particolarmente rigorosa, poiché può incidere direttamente sulla capacità lavorativa, sulla produzione del reddito e sul sostentamento dell'interessato e della sua famiglia.
  • Il giudizio di non affidabilità ai fini del porto d'armi deve considerare la personalità complessiva dell'interessato e la sua storia di vita pregressa e attuale; un unico episodio, in assenza di ulteriori approfondimenti, non è sufficiente a sostenere adeguatamente la revoca.
  • Nell'esercizio del potere di revoca dei titoli di polizia, l'Amministrazione deve ponderare l'interesse pubblico alla sicurezza con la concreta posizione del destinatario, tenendo conto dell'inerenza dell'arma all'attività lavorativa svolta.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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