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Sentenza

Sentenza n. 458/2026 - Latina, Sezione 1

per - quanto al ricorso introduttivo, l’annullamento della determinazione n. 104 del 2 dicembre 2025, pubblicata sull’albo pretorio civico del Comune di Sperlonga il successivo giorno 4, avente ad oggetto l’affidamento fino al 31 dicembre 2026 a RIDA Ambiente s.r.l. del servizio di smaltimento del rifiuto secco, residuo e indifferenziato (cod. EER 20.03.01) su mandato dei Comuni di Sperlonga e Campodimele, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; - quanto ai motivi aggiunti, l’annullamento dei contratti per l’affidamento del servizio di cui è causa stipulati dal Comune di Sperlonga (CIG B9C586B376) e dal Comune di Campodimele (CIG B9C564B284), conosciuti il 26 gennaio 2026; - quanto al ricorso incidentale, l’accertamento della nullità ex artt. 21-septies, l. 7 agosto 1990 n. 241 e 31, comma 4, cod. proc. amm., dei titoli abilitativi di CSA s.r.l. rispetto all’attività di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani cod. EER 20.03.01.

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 76 d.lgs. n. 36/2023, del servizio di smaltimento del rifiuto secco residuo e indifferenziato dei Comuni di Sperlonga e Campodimele a un determinato gestore, nonché i successivi contratti di affidamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’affidamento disposto da una società in house in favore di un operatore concorrente per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato prodotto da due Comuni dell’ATO di Latina. Ha dedotto: la violazione dell’art. 76 d.lgs. n. 36/2023 e del principio di concorrenza, sostenendo che il proprio impianto fosse pienamente operativo e idoneo a trattare i rifiuti; l’assenza di un’adeguata istruttoria e di una reale consultazione preliminare di mercato, nonostante l’affermazione dell’amministrazione di avere svolto una ricerca di mercato e una valutazione tecnico-economica; la violazione dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 per la mancata indicazione dell’importo della commessa; la violazione degli artt. 108, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e 182-bis, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 per mancato rispetto del principio di prossimità. Con motivi aggiunti ha impugnato i contratti stipulati dai due Comuni, conosciuti mediante accesso agli atti. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’accertamento della nullità dei titoli abilitativi regionali della ricorrente, assumendo che fossero contrari al piano regionale di gestione dei rifiuti e al giudicato amministrativo.

La decisione

Il TAR ha deciso applicando il principio della ragione più liquida, esaminando direttamente le censure di merito senza pronunciarsi previamente sulle questioni di legittimazione e interesse ad agire. Ha respinto il primo motivo, ritenendo legittimo il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. L’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36/2023 costituisce un’eccezione al principio generale della massima concorrenza e richiede una rigorosa verifica dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici. Nel caso concreto, tuttavia, il piano regionale di gestione dei rifiuti individua, per l’ATO di Latina, il solo impianto della controinteressata quale impianto destinato al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. L’impianto della ricorrente, pur risultando incluso tra gli impianti minimi operativi e potendo essere utilizzato in via sussidiaria o emergenziale, non è stato inserito nel piano regionale quale impianto ordinariamente destinato al soddisfacimento del fabbisogno dell’ATO. La successiva nota regionale non ha modificato tale pianificazione né ha attribuito all’impianto della ricorrente una piena operatività ordinaria nell’ATO. Il TAR ha inoltre valorizzato il regime pubblicistico della tariffa di trattamento, che impedisce agli operatori di competere mediante offerte al ribasso, confermando l’assenza di concorrenza per motivi tecnici. In tale contesto non era necessaria una particolare istruttoria ulteriore, essendo la situazione risultante dal piano regionale e nota agli operatori specializzati; la motivazione sintetica dell’affidamento è stata ritenuta sufficiente. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati improcedibili per carenza di interesse, poiché, esclusa la possibilità per la ricorrente di competere sul mercato di riferimento, essa non conservava un interesse personale, diretto, concreto e attuale a contestare la mancata indicazione dell’importo della commessa o il rispetto del principio di prossimità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile, poiché il suo interesse dipendeva dall’eventuale accoglimento del ricorso principale, che è stato invece respinto nella censura decisiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese di lite in favore della controinteressata, oltre accessori e rifusione del contributo unificato relativo al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. 36/2023

    i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: [...] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici

    La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa quando l’assenza di concorrenza per motivi tecnici sia rigorosamente accertata e motivata; se vi sono più potenziali fornitori, la stazione appaltante deve svolgere almeno una gara informale.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La censura relativa alla mancata indicazione dell’importo della commessa è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse, dopo il rigetto della censura principale sull’assenza di concorrenza.

  • art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La censura relativa alla disciplina dell’affidamento e al principio di prossimità è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse.

  • art. 182-bis, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006

    Il motivo relativo al principio di prossimità nella gestione dei rifiuti è stato dichiarato improcedibile perché la ricorrente non aveva un interesse attuale a contestare l’affidamento, non potendo comunque competere nel mercato ordinario dell’ATO secondo la pianificazione regionale.

  • artt. 196 e 199 d.lgs. 152/2006

    La disciplina della gestione dei rifiuti attribuisce rilievo alla pianificazione regionale, che individua gli impianti destinati al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nei singoli ambiti territoriali ottimali.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Richiamato nel ricorso incidentale per chiedere la nullità dei titoli abilitativi regionali della ricorrente; la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nel ricorso incidentale per l’azione di accertamento della nullità; anche tale domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Utilizzati dal giudice quale fondamento del principio della ragione più liquida e della decisione sulla questione di più agevole soluzione, in funzione di economia e celerità processuale.

Massime di principio

  • La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per assenza di concorrenza per motivi tecnici costituisce un’eccezione al principio generale della massima concorrenza; i relativi presupposti devono essere accertati con particolare rigore e motivati dalla stazione appaltante.
  • La consultazione preliminare di mercato è uno strumento idoneo ad accertare l’infungibilità della prestazione. Se essa individua un solo operatore potenziale, può giustificare l’affidamento senza gara; se individua più operatori, la stazione appaltante deve svolgere una gara informale.
  • Nella gestione dei rifiuti urbani, l’impianto ordinariamente destinato al trattamento nell’ATO è quello individuato dal piano regionale di gestione dei rifiuti. L’autorizzazione regionale o l’inclusione tra gli impianti minimi operativi non attribuisce necessariamente al gestore il diritto a essere considerato impianto ordinario dell’ATO, se il piano regionale non lo contempla.
  • L’inclusione di un impianto tra gli impianti minimi operativi può consentirne l’utilizzo sussidiario o emergenziale, ma non supera la previsione pianificatoria che individua un diverso impianto come struttura ordinariamente destinata al soddisfacimento del fabbisogno dell’ATO.
  • Il regime pubblicistico della tariffa di trattamento dei rifiuti, quando impedisce agli operatori di formulare offerte concorrenziali al ribasso, può costituire una ragione oggettiva di assenza di concorrenza per motivi tecnici ai sensi dell’art. 76 d.lgs. n. 36/2023.
  • Dopo il rigetto della censura principale che esclude l’interesse dell’operatore a competere per l’affidamento, diventano improcedibili per carenza di interesse le ulteriori censure relative ad aspetti dell’affidamento che non potrebbero comunque procurargli un’utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRifiutiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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