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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47809/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato la loro istanza di revoca della confisca, disposta con sentenza del Tribunale di Grosseto del 29/01/2010, in relazione alle opere edilizie del complesso "Verde Pineta RTA". Hanno dedotto violazione dell'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e censurato la motivazione per vizio di mancanza, contraddittorietà e illogicità, sostenendo la loro buona fede: erano estranei al territorio, l'atto di acquisto è successivo a una sentenza di assoluzione poi riformata, si erano affidati al notaio, hanno assunto solo una quota di mutuo (accollo), non avevano rapporti con gli amministratori della società venditrice, il prezzo era di mercato, e ritengono che trattamenti analoghi nei confronti di altri terzi rendano ingiustificata disparità di trattamento

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e mirassero a una rivalutazione di fatti già esaminati dal giudice dell'esecuzione, senza indicare elementi precisi e di immediata valenza idonei a smontare la motivazione. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto fondata la valutazione della Corte di appello circa l'assenza di buona fede dei ricorrenti, rilevando fattori oggettivi: l'acquisto è avvenuto dopo la confisca disposta dal Tribunale; non risulta pagamento del prezzo ma solo l'accollamento di parte del mutuo; nel contratto gli acquirenti hanno dichiarato di acquistare nello "stato di fatto e di diritto"; l'attestazione di agibilità era stata revocata nel 2006; i ricorrenti non si avvalsero di un tecnico per le verifiche, nonostante fosse possibile e ragionevole farlo; la vendita riguardava porzioni catastalmente classificate in modo incoerente rispetto alla natura del complesso. Per queste ragioni la buona fede è stata esclusa e i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2

    La Corte interpreta l'art. 44 alla luce della giurisprudenza CEDU: la confisca può essere esclusa rispetto a terzi che risultino effettivamente in buona fede; tuttavia la buona fede del terzo si accerta in termini oggettivi valutando la diligenza informativa richiesta dall'ordinaria diligenza e la presenza di profili di colpa (omissione di verifiche su titoli abilitativi e strumenti urbanistici)

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7 (principio di legalità penale)

    Richiamata per ricordare che la Corte EDU considera arbitraria la confisca sanzionatoria nei confronti di chi non poteva prevedere il carattere punitivo della norma; la Cassazione utilizza tale parametro per limitare l'applicazione della confisca ai terzi che non siano in buona fede

  • Costituzione, art. 27

    Citata nel contesto del confronto con la normativa nazionale e la CEDU riguardo al carattere sanzionatorio della confisca, sebbene la Corte ritenga superfluo approfondire la questione di costituzionalità alla luce dell'interpretazione adottata

  • Costituzione, art. 42

    Richiamata insieme ad altri profili costituzionali nel dibattito interpretativo sulla compatibilità della confisca con i diritti di proprietà, ma la Corte risolve la questione sul piano interpretativo applicativo piuttosto che sul profilo di costituzionalità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese del procedimento e imposizione del versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La "buona fede" del terzo acquirente è valutata oggettivamente: occorre aver adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza (verifica titoli abilitativi, strumenti urbanistici, provvedimenti giudiziari/preordinati sul bene).
  • L'acquisto effettuato dopo provvedimenti giudiziari (es. confisca, provvedimenti che incidono sulla regolarità dell'immobile) aumenta significativamente il rischio che il giudice escluda la buona fede del terzo.
  • La mera assunzione di una quota di mutuo (accollamento) non è equivalente alla prova di un regolare pagamento del prezzo e può essere valutata negativamente se non accompagnata da adeguate verifiche.
  • Dichiarazioni contrattuali del tipo "stato di fatto e di diritto" possono essere interpretate contro l'acquirente quando risultano elementi che rendono conoscibile la irregolarità dell'immobile.
  • L'omissione di avvalersi di un tecnico per verifiche urbanistico-edilizie, se tali verifiche erano agevolmente eseguibili, può integrare colpa idonea a escludere la buona fede.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina i fatti in modo libero: il ricorso per cassazione deve indicare censure di diritto precise ovvero la sussistenza di una manifesta illogicità o carenza motivazionale specifica, non semplici richieste di rivalutazione dei fatti.
  • La giurisprudenza europea limita l'applicazione della confisca nei confronti di terzi che non potevano prevedere l'effetto sanzionatorio della norma; tuttavia, quando il terzo poteva agevolmente accertare l'irregolarità, la confisca può essere mantenuta.

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