Cassazione Civile, Ordinanza n. 11623/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di pagamento TARI per gli anni 2018 e 2019 relativi a un immobile industriale nel quale la società svolge attività di taglio e commercio all’ingrosso di acciai. In primo grado il ricorso della società era stato respinto, mentre in appello la decisione era stata riformata solo in parte: la CTR aveva escluso la debenza della TARI per gli imballaggi terziari, per i quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti il limite regolamentare e per alcune superfici aziendali. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, sostenendo: 1) che la CTR avesse erroneamente qualificato come imballaggi terziari alcuni residui della lavorazione (i cosiddetti legacci), che comunque non avrebbero potuto comportare l’integrale detassazione del magazzino; 2) che la CTR avesse omesso di esaminare documenti decisivi sulle misure organizzative predisposte dal Comune per gestire rifiuti oltre soglia; 3) che la società non avesse provato i presupposti per l’esonero parziale o totale dalla TARI sui reparti produttivi, anche perché la produzione di rifiuti speciali comporterebbe solo una riduzione della superficie tassabile e richiederebbe prova rigorosa. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta vizi motivazionali e violazioni di legge, tra cui l’erronea assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, la mancata esclusione di alcune superfici e la ritenuta assimilabilità di scarti metallici/acciaio ai rifiuti urbani.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società, ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale del Comune, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso principale. Per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso del Comune, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 218 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale norma sulla disciplina dei rifiuti di imballaggio e sulla qualificazione dei residui; la Corte non accoglie la tesi del Comune sulla sua violazione nel caso concreto, perché la censura tendeva a rivalutare i fatti.
allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006
Richiamato nella doglianza del Comune sulla qualificazione dei rifiuti, senza che la Corte ravvisi la violazione prospettata.
art. 1, commi 641 e 649, l. 147/2013
La Corte ribadisce che la TARI colpisce in via generale locali e aree detenuti, ma consente la riduzione/esclusione della superficie tassabile per aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, se il contribuente ne prova i presupposti e lo smaltimento autonomo; la riduzione non opera automaticamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato per i motivi di violazione di legge; la Corte distingue tra errore nell’interpretazione della norma e critica alla ricostruzione del fatto, che non è sindacabile come violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o argomenti difensivi.
art. 111 Cost.
Richiamato sul requisito di motivazione non apparente: la sentenza deve consentire il controllo sul ragionamento decisorio e indicare gli elementi posti a base della decisione.
art. 188 d.lgs. 152/2006
Richiamato dal controricorrente nel tentativo di sostenere la tesi difensiva sulla gestione e smaltimento dei rifiuti; la Corte non accoglie la censura così prospettata.
art. 184 d.lgs. 152/2006
Norma richiamata dal controricorrente in tema di classificazione dei rifiuti; la Corte non ritiene fondata la censura di violazione così articolata.
art. 195 d.lgs. 152/2006
comma 2, lett. e) e comma 4
In assenza del decreto attuativo, continua a operare la disciplina previgente; i comuni conservano un potere regolamentare di assimilazione, da esercitare secondo i criteri statali.
art. 221 d.lgs. 152/2006
Richiamato nel ricorso incidentale sulla disciplina degli imballaggi, senza che la Corte ne ravvisi la violazione nel caso concreto.
art. 1, comma 184, l. 296/2006
È indicato come disposizione che fa sopravvivere, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, la previgente disciplina fino all’adozione della normativa attuativa.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 22/1997
Viene richiamato per affermare la persistente competenza regolamentare dei comuni in materia di assimilazione dei rifiuti, purché esercitata nel rispetto dei criteri statali.
art. 18, comma 2, lett. d), d.lgs. 22/1997
È richiamato come fonte dei criteri statali cui i regolamenti comunali devono conformarsi in materia di assimilazione.
art. 265 d.lgs. 152/2006
Disposizione transitoria che consente la permanenza della normativa previgente fino all’emanazione delle norme di attuazione.
art. 62 d.lgs. 507/1993
Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte non accoglie la tesi sulla sua applicazione nel caso concreto.
d.P.R. 158/1999
È richiamato in relazione al criterio quantitativo previsto dal regolamento comunale per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito sfavorevole del ricorso incidentale.
Massime di principio
- In materia di TARI, l’esclusione o riduzione della superficie tassabile per aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani richiede una prova rigorosa da parte del contribuente sia sulla natura dei rifiuti sia sul loro smaltimento autonomo tramite soggetti autorizzati.
- La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l’integrale esenzione dell’area: il beneficio opera nei limiti delle superfici effettivamente interessate e nei soli casi in cui sia provata la ricorrenza dei presupposti normativi.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o la qualificazione delle risultanze probatorie.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo quando sia trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non quando si lamenta la mancata considerazione di singoli documenti o argomenti difensivi.
- La motivazione è solo apparente quando non consente il controllo del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se invece la sentenza indica gli elementi essenziali del ragionamento decisorio, il requisito costituzionale di motivazione è rispettato.
- In materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, la mancata adozione della disciplina attuativa non elimina il potere regolamentare comunale, che resta esercitabile nei limiti dei criteri statali previgenti.
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