Cassazione Penale, Ordinanza n. 12824/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso la condanna alla Cassa delle Ammende non ravvisando elementi di colpa del ricorrente. La condanna per furto in luogo di privata dimora aggravato è rimasta ferma, così come la conferma dei benefici già accordati nel giudizio di primo grado, non essendovi stata alcuna reformatio in peius in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto in luogo di privata dimora aggravato. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione del fatto come furto consumato e non tentato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, lamentando una reformatio in peius in appello. La Corte ha rilevato che il primo motivo tendeva a rivalutare il merito e la tenuta logica della motivazione oltre i limiti consentiti in cassazione, e che il secondo era infondato perché il dispositivo d'appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, mentre l'eventuale difformità della motivazione era un mero refuso irrilevante rispetto al dispositivo.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La decisione presuppone la qualificazione del fatto come furto in abitazione/luogo di privata dimora, confermando che la sottrazione già occultata integra furto consumato e non tentato.
art. 56 c.p.
Richiamato implicitamente per il confronto tra furto tentato e consumato; la Corte esclude che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti del tentativo una volta già occultata la merce sottratta.
art. 62-bis c.p.
Non citato espressamente nel testo, ma il motivo riguarda la mancata sospensione condizionale e la non menzione; la Corte afferma che tali benefici risultavano confermati dal dispositivo e che non vi è stata reformatio in peius.
art. 175 c.p.
La doglianza sulla non menzione attiene al beneficio della non menzione della condanna; la Corte la ritiene infondata perché il dispositivo di appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado.
art. 606 c.p.p.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, ammettendo solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non la mera diversa lettura delle prove.
art. 616 c.p.p.
Base della declaratoria di inammissibilità e della condanna al pagamento delle spese processuali; la Corte esclude la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende per assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a contestare la persuasività della motivazione, salvo il caso di mancanza della motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti decisivi.
- La distinzione tra furto tentato e furto consumato va risolta in base allo stato di effettiva apprensione e disponibilità della cosa sottratta: se la res è già stata occultata dall'agente, il delitto può ritenersi consumato.
- In cassazione, la dedotta incongruenza tra dispositivo e motivazione non rileva quando il dispositivo sia chiaro e confermi integralmente la decisione di primo grado, poiché prevale il dispositivo sulla motivazione.
- La reformatio in peius non è configurabile quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, anche se nella motivazione compaiano espressioni imprecise o frutto di mero refuso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende richiede una valutazione di colpa del ricorrente, che può essere esclusa dal caso concreto.
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