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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48319/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per oltraggio a pubblico ufficiale (fatto del 27/10/2012) con quattro motivi: 1) errato calcolo della prescrizione: sostiene che il reato si era estinto per prescrizione (fatto 2012) e che la Corte non l'ha dichiarata; 2) mancata e insufficiente motivazione in ordine alla istanza di estinzione per prescrizione, presentata tramite PEC il 17/11/2021; 3) violazione dell'art. 23 comma 1 cod. pen. nella quantificazione della pena, perché la pena base di 6 mesi è superiore al minimo legale e non si è tenuto conto degli esiti favorevoli del ricorrente (misura alternativa di detenzione domiciliare); 4) erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche e applicazione non corretta dell'art. 62-bis cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: il calcolo della prescrizione è stato corretto dalla corte territoriale (termine base sei anni, prolungato di due terzi per la recidiva reiterata infraquinquennale, con le due cause di sospensione per mancata traduzione valutate in complessivi 120 giorni), per cui la prescrizione non era maturata. I terzo e quarto motivi sono stati considerati valutazioni di merito fondate sull'esercizio di discrezionalità della corte di appello (gravità del fatto e plurimi precedenti) e quindi non sindacabili in sede di legittimità, essendo la motivazione congrua e non contraddittoria. Confermata la condanna di merito; dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Termine base della prescrizione per il reato contestato valutato in sei anni (termine applicabile all'epoca del fatto) utilizzato per il calcolo della maturazione della prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede il prolungamento del termine di prescrizione di due terzi in presenza di recidiva; applicato dalla corte per aumentare il termine a complessivi dieci anni

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la circostanza di recidiva reiterata infraquinquennale è stata ritenuta sussistente e ha inciso sia sulla pena che sul prolungamento della prescrizione

  • art. 341-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni di impugnazione/motivazione; la Corte non ha ritenuto tale richiamo decisivo per il calcolo della prescrizione o idoneo a mutare la valutazione di merito

  • art. 23 cod. pen.

    Regola il minimo edittale della pena; il ricorrente ha dedotto violazione per la determinazione della pena base, ma la corte d'appello ha motivato la quantificazione in ragione dei precedenti e della gravità del fatto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la corte territoriale ha esercitato discrezionalità negativa nell'applicazione delle attenuanti in presenza di elementi negativi della personalità e della recidiva, giudizio non sindacabile in Cassazione se congruamente motivato

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto sia del termine base previsto dall'art. 157 sia degli eventuali prolungamenti previsti dall'art. 161 (es. per recidiva); le cause di sospensione (es. mancata traduzione) si sommano al computo
  • La Corte d'appello ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche; le valutazioni di merito fondate su elementi di fatto e sulla personalità del condannato non sono rivedibili in Cassazione salvo vizio di motivazione
  • Una eventuale istanza sopravvenuta sulla prescrizione va comunque essere esaminata e motivata dal giudice; tuttavia, se il giudice di merito ha fornito calcoli e motivazioni congrue, la Cassazione può ritenere la questione manifestamente infondata
  • In caso di ricorsi ritenuti inammissibili per insussistenza dei presupposti o manifestamente infondati, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; occorre valutare tempestività e fondatezza tecnica dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione

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