Cassazione Penale, Ordinanza n. 22476/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato ritenuto responsabile di un'articolata truffa. La sentenza impugnata avrebbe affermato la responsabilità sulla base di plurimi elementi convergenti, ritenuti dalla difesa non correttamente valutati. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse erronea. Con ulteriori censure si contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, invocando il modesto valore del danno. La difesa depositava anche memoria, insistendo per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria e riproponendo le doglianze sull'art. 131-bis c.p.; la Corte rilevava però che tale memoria era tardiva rispetto al termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità il primo motivo, perché diretto a contestare nuovamente la ricostruzione di merito già sorretta da plurimi elementi dimostrativi della consapevole partecipazione dell'imputato all'ordito truffaldino. Ha inoltre giudicato manifestamente infondate le censure sul diniego dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, poiché il giudizio di merito era fondato su più elementi ostativi, tra cui abitualità, gravità del reato e capacità a delinquere, oltre al fatto che il preteso modesto valore del danno risultava smentito in sentenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta legittimamente negata in presenza di elementi di disvalore ostativi, tra cui abitualità, gravità del fatto e capacità a delinquere.
art. 611 c.p.p.
La memoria difensiva depositata oltre il termine di quindici giorni è stata considerata tardiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una mera riproposizione delle censure di merito sulla ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già indicato una pluralità di elementi convergenti a sostegno della responsabilità.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile se il giudice di merito lo fonda su specifici elementi ostativi logicamente coerenti, come abitualità della condotta, gravità del reato e capacità a delinquere.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto adeguatamente quando la motivazione richiami plurimi elementi di disvalore del fatto e della personalità dell'imputato.
- La deduzione del modesto valore del danno non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso se la sentenza di merito abbia escluso in fatto tale presupposto.
- Le memorie difensive depositate oltre il termine previsto per il procedimento camerale sono tardive e non possono incidere sulla valutazione del ricorso.
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