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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 3104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Contratto locazione immobile - Risoluzione anticipata del contratto - Tassazione canoni - Produzione della copia del contratto registrato - Onere probatorio - Pretesa di natura tributaria - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria non può essere fondata sulla sola allegazione dell’Amministrazione o su dati informatici privi di adeguato riscontro documentale. Poiché l’Amministrazione, che afferma di essere titolare del credito, deve provarne esistenza, ammontare e riferibilità ai contratti e agli immobili interessati, la contestazione del contribuente risulta accolta, o comunque la pretesa non può essere mantenuta in assenza di tale prova.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell’Amministrazione finanziaria di assoggettare a tassazione i canoni derivanti da un contratto di locazione immobiliare, nonostante la dedotta risoluzione anticipata del contratto. Il Fisco doveva dimostrare l’esistenza e l’entità del proprio credito, producendo la documentazione idonea, tra cui la copia del contratto di locazione registrato. L’onere probatorio comprendeva anche la prova dell’importo dei canoni asseritamente percepiti e l’identificazione degli immobili oggetto della locazione. Gli estratti del sistema informatico dell’Amministrazione possono avere valore probatorio, ma non esonerano il Fisco dall’onere di dimostrare concretamente la pretesa.

Norme richiamate

  • Art. 2704 del codice civile

    Disciplina l’efficacia della data della scrittura privata nei confronti dei terzi. Nel caso concreto rileva ai fini della prova della data e dell’opponibilità della documentazione contrattuale.

  • Art. 26 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Riguarda la tassazione dei redditi fondiari e dei canoni di locazione, stabilendo i presupposti per l’imputazione fiscale dei redditi derivanti dagli immobili.

  • Cassazione n. 8821/2014

    Richiama il principio secondo cui l’Amministrazione finanziaria, quando pretende il pagamento di un tributo, deve provare i fatti costitutivi del credito tributario, inclusi la fonte, l’ammontare e l’identificazione dei rapporti cui la pretesa si riferisce.

Massime di principio

  • Chi afferma di vantare un credito tributario deve provarne i fatti costitutivi: l’Amministrazione non può limitarsi a formulare una pretesa o a richiamare dati interni privi di adeguato supporto.
  • Gli estratti delle banche dati fiscali possono costituire elementi probatori, ma devono essere sufficientemente chiari e, quando contestati, devono essere accompagnati dalla documentazione sottostante.
  • In materia di locazioni, il Fisco deve poter dimostrare il contratto, la sua registrazione, la durata, l’immobile interessato e l’entità dei canoni imputati al contribuente.
  • La risoluzione anticipata del contratto può incidere sulla tassazione dei canoni successivi, ma deve essere provata con documenti aventi data certa o comunque opponibili all’Amministrazione.
  • Quando la pretesa dipende da un contratto registrato, l’Amministrazione che lo utilizza ai fini fiscali deve normalmente produrne una copia o indicare elementi documentali idonei a ricostruirne il contenuto.
  • Se il Fisco non prova in modo preciso l’esistenza o l’ammontare del credito, l’atto impositivo può essere annullato o la pretesa può essere ridotta nei limiti effettivamente dimostrati.

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