Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04497/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società poi fallita, a seguito di verifica della Guardia di Finanza e PVC. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione componenti negativi di reddito ritenuti indeducibili: costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, costi di sponsorizzazione e un profilo relativo al superamento del plafond utilizzabile. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l'appello dell'Ufficio era stato poi dichiarato inammissibile dalla CTR, ma quella decisione era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. In sede di rinvio la CTR ha reso una sentenza il cui dispositivo rigettava sia l'appello dell'Ufficio sia quello della società contribuente, mentre la motivazione risultava internamente contraddittoria e non coerente col dispositivo, poiché affermava in alcuni passaggi di accogliere parzialmente le ragioni dell'Ufficio e in altri di disattenderle. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; il Fallimento ha resistito eccependo tardività e difetto di autosufficienza. La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha dichiarato inammissibili le note d'udienza depositate tardivamente e ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando un'insanabile contraddizione che impediva di ricostruire con certezza la decisione effettiva della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata per insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e ha rinviato la causa ad altra sezione del giudice di merito affinché rinnovi il giudizio di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre respinta l'eccezione di tardività del ricorso. Le note d'udienza dell'Avvocatura sono state dichiarate inammissibili perché depositate oltre il termine previsto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    termine di dieci giorni prima dell'adunanza

    le note d'udienza depositate oltre il termine sono inammissibili

  • art. 327 c.p.c.

    previgente termine lungo annuale

    per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine lungo di un anno per impugnare

  • art. 58 L. n. 69 del 2009

    si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore

    le modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, inclusa la riduzione del termine lungo, non si applicano ai giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio dedotto correttamente era la nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando il dispositivo e la motivazione sono tra loro insanabilmente contraddittori al punto da non consentire di ricostruire con certezza la decisione effettivamente assunta dal giudice.
  • La contraddizione rilevante può essere sia esterna, tra motivazione e dispositivo, sia interna alla motivazione stessa, se determina obiettiva perplessità sulla statuizione finale.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve formulare una decisione univoca e coerente; un dispositivo che rigetta integralmente l'appello non è compatibile con una motivazione che dichiara di accoglierlo solo in parte.
  • Per stabilire la tempestività dell'impugnazione si applica il regime del termine lungo vigente ratione temporis, tenendo conto della data di instaurazione del giudizio e dell'eventuale non applicabilità delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009.
  • Le difese depositate fuori termine nel procedimento camerale non possono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.