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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22301/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24/10/2023 che, pur dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati, ha confermato le condanne per associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e reati tributari correlati. Burzi contestava un presunto errore materiale/essenziale nella formulazione del capo b) (finalità di evasione riferita a soggetti diversi) e criticava la determinazione del trattamento sanzionatorio e delle pene accessorie; Cane denunciava l'errata qualificazione come reato (art. 10 d.lgs. 74/2000) di condotte omissive e la mancata rivalutazione delle pene accessorie dopo la prescrizione; Condemi deduceva incompetenza territoriale (Asti vs Milano) e contestava di essere stato classificato come amministratore di fatto senza adeguata prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. In particolare: il ricorso di Burzi è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato quanto alla qualificazione dell'errore nel capo b) (la Corte ha ritenuto che si trattasse di errore materiale chiaramente deducibile dal testo dell'imputazione) e infondati gli altri motivi relativi a calcolo pena, confisca e pene accessorie; il ricorso di Condemi è stato dichiarato inammissibile perché infondati sia il motivo sulla competenza territoriale (Milano era ritenuta sede della direzione dell'associazione) sia quello sull'asserita mancata prova della qualità di amministratore di fatto (valutazione di merito confermata); il ricorso di Cane è stato dichiarato inammissibile perché infondati sia la censura sull'art. 10 d.lgs. 74/2000 (i giudici hanno ritenuto provata l'istituzione e la successiva mancata reperibilità delle scritture contabili, ossia il reato previsto dall'art. 10) sia la censura sulle pene accessorie. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa; inoltre la Corte ha precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di esaminare questioni di non punibilità, compresa la prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    art. 416, comma 1, cod.pen.

    Fondamento dell'imputazione per associazione a delinquere; la competenza territoriale e l'individuazione della base direttiva del sodalizio sono determinanti per la competenza e per l'apprezzamento delle condotte.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili presuppone l'istituzione della documentazione e la produzione di reddito; non si confonde con la mera omissione, che è illecito amministrativo (art. 9 d.lgs. 471/1997).

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Richiamata nelle doglianze relative alla tipizzazione dei reati tributari; la Corte ha valutato la corretta qualificazione delle condotte in base alla fattispecie normativa.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione fra imputazione e fatto ritenuto in sentenza: la trasformazione dell'addebito è vietata se altera gli elementi essenziali e impedisce il diritto di difesa; nel caso ritenuto l'errore è stato qualificato come materiale e non ha violato il principio.

  • art. 127, 130, 522 cod. proc. pen.

    art. 127, 130, 522 cod.proc.pen.

    Norme processuali richiamate dalle censure; la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze di omessa motivazione o di nullità formali desunte da tali disposizioni.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e delle pene accessorie: le pene accessorie si determinano in concreto e non necessariamente in correlazione con la pena principale; se superiori alla media edittale richiedono specifica motivazione.

  • art. 2639 cod. civ.

    Criteri per individuare l'amministratore di fatto: esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della carica; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito avesse sufficiente base probatoria.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 9

    La mancata tenuta delle scritture contabili è sanzionata amministrativamente e non integra necessariamente il reato penale previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e alle imposte per spese e sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    art. 581 lett. d) e art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

    Regole di forma e specificità richieste per i motivi di cassazione: motivi generici o privi di specificità comportano l'inammissibilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare tali cause in cassazione.

  • art. 8 e art. 16 cod. proc. pen.

    art. 8, comma 3 e art. 16 cod.proc.pen.

    Regole sulla competenza territoriale: per i reati associativi la competenza si determina dove ha sede la base organizzativa/di direzione del sodalizio (luogo di inizio della consumazione ai sensi dell'art. 8, comma 3).

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12

    Richiamata in giurisprudenza sui criteri relativi alle pene accessorie nei reati tributari; la Corte ha applicato orientamenti giurisprudenziali richiamati.

Massime di principio

  • Differenziare errore materiale da errore essenziale: un errore materiale chiaramente desumibile dalla lettura complessiva dell'imputazione non viola automaticamente il principio di correlazione; la commutazione è rilevante solo se altera gli elementi essenziali tali da pregiudicare il diritto di difesa.
  • Nel diritto penale tributario la qualificazione della condotta come reato (es. occultamento/distruzione delle scritture contabili) richiede l'effettiva istituzione della documentazione e la produzione di reddito; la mera omissione di tenuta è illecito amministrativo.
  • Per i reati associativi la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui è localizzata la base di programmazione e direzione dell'associazione (sede direttiva), non solo dove si svolgono atti esecutivi.
  • La figura dell'amministratore di fatto si accerta con riferimento a comportamenti concreti: esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori, anche se non esercitati formalmente in tutti gli atti societari.
  • Le pene accessorie si devono motivare autonomamente e possono essere determinate indipendentemente dall'entità della pena principale; se fissate oltre la media edittale occorre esplicitare i criteri soggettivi e oggettivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • In cassazione occorre proporre motivi specifici e puntuali: doglianze generiche o non riportate in modo preciso nel gravame di secondo grado possono essere dichiarate inammissibili.
  • La prova dell'elemento soggettivo nei reati di frode IVA può desumersi dal sistema di gestione fraudolento (es. uso di 'cartiere' e prezzi anomali) e dalla regia organizzativa: la ricostruzione dei passaggi operativi è centrale per dimostrare la consapevolezza fraudolenta.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un rapporto di impugnazione valido, e quindi preclude la valutazione in sede di legittimità di cause di non punibilità, inclusa la prescrizione.

Testo integrale

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