Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
La controversia originava da una domanda giudiziale con cui la proprietaria di un'abitazione chiedeva di accertare l'intervenuta usucapione della metà indivisa di un'area cortiliva a servizio dell'immobile. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto. Gli eredi dell'originaria attrice proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi, tutti orientati a contestare la valutazione delle prove e del fatto compiuta dai giudici di merito: deducevano violazioni processuali e sostanziali, omessa pronuncia su motivi di appello, errata valutazione delle risultanze catastali, erronea esclusione di segni di delimitazione dell'area e erronea interpretazione della prova testimoniale. In sostanza, chiedevano una diversa lettura del materiale istruttorio al fine di ritenere provato il possesso utile ad usucapionem.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. osservando che le censure miravano, in realtà, a ottenere un riesame del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio per cui il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente ogni elemento istruttorio, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni del convincimento, e ha escluso che vi fosse una reale omessa pronuncia sui motivi di appello, poiché la Corte territoriale aveva esaminato complessivamente le risultanze istruttorie e condiviso la motivazione di primo grado. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, agli ulteriori importi ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
terzo comma, ultima parte
La decisione conforme alla proposta formulata ai sensi di questa norma comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 96 c.p.c. e consente la definizione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la base procedurale per la trattazione in camera di consiglio dopo il deposito della memoria.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro di violazione processuale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi come norma sul corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso un'omissione di pronuncia reale.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nei motivi; la Corte ha ritenuto che le doglianze investissero inammissibilmente il merito della valutazione probatoria.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi in tema di valutazione della prova; la Corte ha escluso errori di legittimità nella valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi in tema di apprezzamento delle prove; la Corte ha riaffermato che la censura non può risolversi in una diversa lettura del fatto.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nei motivi, ma non emerge una specifica decisione di diritto su tale norma.
art. 1158 c.c.
Richiamato nei motivi come norma sull'usucapione; la Corte non ha negato il principio astratto, ma ha ritenuto non provata in fatto la sussistenza dei presupposti del possesso utile.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi; la Corte ha ribadito che la parte che invoca l'usucapione deve fornire la prova del possesso utile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come strumento per ottenere un nuovo giudizio sul fatto o una rivalutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- Quando il giudice di appello condivide la motivazione di primo grado e valuta complessivamente le risultanze istruttorie, non è necessario che confuti singolarmente ogni elemento di prova o ogni circostanza dedotta dalle parti.
- In materia di usucapione, grava su chi la invoca l'onere di provare il possesso utile per il tempo richiesto dalla legge; la mancata dimostrazione di tale presupposto integra una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza esaminare analiticamente ogni singolo argomento, abbia comunque deciso la questione nel suo complesso con una ratio decidendi logicamente incompatibile con le allegazioni non espressamente menzionate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20192/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20193/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20194/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20198/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20201/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20207/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →