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Ordinanza

Ordinanza n. 3849/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera del Plenum del CMM n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (resa nota il -OMISSIS- mediante pubblicazione sul ''Portale della Giustizia militare") e del relativo verbale di approvazione, di conferimento dell'ufficio direttivo superiore requirente di legittimità di Procuratore Generale Militare presso la Corte di cassazione; - del Verbale della Commissione Uffici Direttivi del -OMISSIS-, di proposta della Delibera gravata e del Concerto positivo espresso dal Ministero della Difesa con nota del -OMISSIS-, entrambi richiamati nella Delibera n. -OMISSIS-; - della Circolare sul conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi n. -OMISSIS-e del relativo verbale di approvazione in data -OMISSIS-; - della Delibera n. -OMISSIS-e del relativo verbale di approvazione in data-OMISSIS-con cui veniva rigettata l'istanza del ricorrente di riesame della predetta Circolare n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto anteriore o conseguente e con espressa riserva di motivi aggiunti di impugnazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mazzi Giuseppe il 23/6/2026: Quanto al ricorso principale: Annullamento, previa sospensione, - (i) della Delibera del Plenum del CMM n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (resa nota il -OMISSIS- mediante pubblicazione sul ''Portale della Giustizia militare"), (ii) del relativo verbale di approvazione (All. 2), di conferimento dell'ufficio direttivo superiore requirente di legittimità di Procuratore Generale Militare presso la Corte di cassazione; (iii) del Verbale della Commissione Uffici Direttivi del -OMISSIS-, di proposta della Delibera gravata e del Concerto positivo espresso dal Ministero della Difesa con nota del -OMISSIS-, entrambi richiamati nella Delibera n. -OMISSIS-; (iv) della Circolare sul conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi n. -OMISSIS-e del relativo verbale di approvazione in data -OMISSIS- (All. 3); (v) della Delibera n. -OMISSIS-e del relativo verbale di approvazione in data-OMISSIS-(All. 4) con cui veniva rigettata l’istanza del ricorrente di riesame della predetta Circolare n. -OMISSIS-(All. 5); (vi) di ogni altro atto anteriore o conseguente e con espressa riserva di motivi aggiunti di impugnazione e con richiesta di risarcimento del danno subito; Quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del DPR di nomina del dott. -OMISSIS- a Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione del -OMISSIS- (-OMISSIS- protocollato il -OMISSIS-– (All. 8), conosciuto successivamente al deposito del ricorso principale.

Giustizia amministrativa202606382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Plenum del Consiglio della Magistratura Militare di conferimento dell'ufficio direttivo superiore requirente di Procuratore Generale Militare presso la Corte di cassazione, unitamente agli atti presupposti e al successivo decreto presidenziale di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la delibera del Plenum del Consiglio della Magistratura Militare di conferimento dell'ufficio direttivo, gli atti della Commissione Uffici Direttivi, il concerto positivo del Ministero della Difesa, la circolare sul conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, il rigetto dell'istanza di riesame e gli atti conseguenti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto presidenziale di nomina del magistrato prescelto, conosciuto dopo il deposito del ricorso principale, chiedendo l'annullamento degli atti e il risarcimento del danno. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti né le specifiche censure sostanziali rivolte agli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito nel merito la domanda cautelare né ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Considerato lo spessore e le conseguenze delle questioni controverse, nonché la peculiarità e novità della vicenda, ha ritenuto opportuno definire i temi nell'udienza di merito, anticipandone la fissazione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., così da tutelare nella stessa sede le ragioni cautelari prospettate. La discussione nel merito è stata fissata per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Il presente giudizio è regolato dal rito e dai termini di cui all’art. 119 CPA

    Il giudizio è assoggettato al rito abbreviato in ragione del richiamo operato dalla disciplina della magistratura militare.

  • art. 17 l. n. 195/1958

    applicabilità dell’art. 17 L. n. 195/1958

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'applicabilità del rito speciale al giudizio.

  • art. 934, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    per come richiamato dall’art. 934, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010

    La norma opera quale disposizione di rinvio alla disciplina rilevante per il rito applicabile alla controversia.

  • art. 55 c.p.a.

    è opportuno ... anticipandone la fissazione ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA

    Consente, nell'ambito della domanda cautelare, di fissare anticipatamente la trattazione del merito quando ciò assicura un'adeguata tutela senza necessità di una distinta misura cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa per la discussione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 14 ottobre 2026

    È utilizzato per anticipare la fissazione dell'udienza pubblica di merito in luogo della decisione immediata sulla sospensione.

Massime di principio

  • Quando una controversia cautelare presenta questioni di particolare spessore, conseguenze rilevanti e profili di novità, il giudice amministrativo può ritenere preferibile non decidere immediatamente sulla sospensione e anticipare la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'anticipazione della trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela della posizione cautelare quando la definizione ravvicinata del giudizio di merito consente di affrontare adeguatamente le ragioni prospettate senza una separata misura sospensiva.
  • Nel giudizio soggetto al rito di cui all'art. 119 c.p.a. in forza dei rinvii normativi applicabili alla magistratura militare, la domanda cautelare può essere gestita mediante fissazione anticipata dell'udienza di merito, con compensazione delle spese cautelari in presenza di una vicenda peculiare e nuova.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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