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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33755/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società ha agito contro la banca per la ripetizione di indebito relativo a due conti correnti, chiedendo la declaratoria di nullità di varie clausole e la rideterminazione dei saldi per asserita illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell’applicazione di interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto, del calcolo delle valute e del superamento del tasso soglia. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda sul piano contabile ma aveva rigettato la restituzione delle somme; la Corte d’appello ha poi respinto l’impugnazione della correntista. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con un unico motivo articolato in più profili, omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 2-bis del d.l. n. 185/2008, della l. n. 2/2009, dell’art. 2-bis l. n. 108/1996, dell’art. 644 c.p. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CMS non fosse pattuita o fosse nulla, che la consulenza tecnica avesse evidenziato il superamento del tasso soglia e che la disciplina sopravvenuta sull’usura dovesse applicarsi ai rapporti pendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sull’omesso esame di fatti decisivi, perché la censura investiva in realtà questioni di diritto o una diversa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica, non deducibili con il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre reputato inammissibile la censura di violazione di legge sulla CMS perché la giurisprudenza consolidata esclude che l’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009, abbia natura di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. e dunque ne esclude l’applicazione ai rapporti pendenti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura per nullità della sentenza, ma la doglianza è stata ritenuta non pertinente nella parte in cui mirava a contestare questioni di diritto o valutazioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi

    Il vizio non può essere utilizzato per censurare questioni di diritto o la diversa valutazione di elementi istruttori, come la consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili per la consolidata giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione di diritto era già risolta da orientamento consolidato della Corte.

  • art. 2-bis d.l. n. 185/2008

    La norma, come introdotta dalla legge di conversione, prevede dal 1° gennaio 2010 l’inclusione della CMS nel calcolo del TEGM ai fini dell’usura presunta, ma non ha natura di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p.

  • art. 2, comma 2, l. n. 2/2009

    Richiamata in relazione alla disciplina della CMS e alla sua efficacia temporale, ma la Corte ne ha negato l’applicazione retroattiva ai rapporti pendenti.

  • art. 2, comma 1, l. n. 108/1996

    Norma richiamata quale base del calcolo del tasso effettivo globale medio, nel quale la CMS entra solo secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 2-bis l. n. 108/1996

    Richiamato dalla ricorrente come oggetto di violazione; la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva o retroattiva.

  • art. 644 c.p.

    La Corte ribadisce che la disciplina sopravvenuta sulla CMS non incide retroattivamente sulla nozione di usura presunta già prevista da tale disposizione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per asserito travisamento delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivedere la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per disporre il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per denunciare l’omessa considerazione di questioni giuridiche o di mere deduzioni difensive, ma solo la mancata valutazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica d’ufficio, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • L’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009, che include la commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEGM ai fini dell’usura presunta a decorrere dal 1° gennaio 2010, non ha natura di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. e non si applica retroattivamente ai rapporti pendenti.
  • Quando la questione di diritto è già risolta da consolidato orientamento di legittimità, il ricorso che pretenda una diversa soluzione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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