Cassazione Civile, Ordinanza n. 21462/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, assumendo che un versamento di denaro effettuato dai soci alla società a titolo di prestito infruttifero celasse ricavi non dichiarati, con conseguenti riprese a fini IRES, IRAP e IVA. La società aveva impugnato l'atto, perdendo in primo grado e ottenendo in appello un accoglimento solo parziale. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi contro la parte sfavorevole della sentenza regionale; tuttavia, nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando domanda tempestiva e prova del pagamento della prima rata, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria e, constatato che entro il 31 dicembre 2020 non era stata presentata alcuna istanza di trattazione e che non risultava alcun diniego della definizione, ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per effetto dell'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La domanda di definizione agevolata non è soggetta a un termine perentorio nel senso della decadenza se presentata oltre il 10 giugno 2019, poiché tale termine ha natura ordinatoria e acceleratoria; in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego della definizione, il processo tributario deve essere dichiarato estinto.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10
Il termine del 10 giugno 2019 per il deposito dell'istanza ha natura ordinatoria in funzione acceleratoria, non perentoria.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 12 e 13
Il mancato deposito dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 comporta l'estinzione del processo; il diniego della definizione è impugnabile e, se la controversia non è definibile, l'impugnazione vale anche come istanza di trattazione.
art. 391 c.p.c.
Costituisce il richiamo processuale per la declaratoria di estinzione del processo in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando il processo è dichiarato estinto per definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 impedisce la prosecuzione del processo quando la procedura sia perfezionata e nessuna parte chieda la trattazione entro il termine finale previsto dalla legge.
- Il termine previsto per il deposito dell'istanza di definizione agevolata ha natura ordinatoria e acceleratoria, non decadenziale, in assenza di una espressa previsione di perentorietà.
- In mancanza di diniego della definizione e in assenza di istanza di trattazione, il processo tributario deve essere dichiarato estinto d'ufficio.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente in cassazione.
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