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Sentenza

Sentenza n. 5079/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 2364/2025 del 27 marzo 2025, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con emissione di buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto sino all’attribuzione. Ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di adempiere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione, previsto per l’esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante assegnazione della Carta elettronica e emissione dei buoni elettronici spettanti, con corresponsione degli interessi legali riconosciuti nel titolo giudiziale. Ha accolto la domanda di astreinte, stabilendo che il Ministero corrisponda, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, in aggiunta agli interessi già spettanti a titolo compensativo. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera sino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, dopo il quale la parte deve attivarsi per l’insediamento del commissario. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, da attivare in caso di inutile decorso del termine, con incarico di provvedere entro i successivi sessanta giorni al compimento di tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è stato posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato in € 1.000,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice in caso di accoglimento del ricorso, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di imporre l’obbligo di esecuzione, nominare un commissario ad acta e fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni ritardo o inosservanza successiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    L’astreinte è applicabile anche alle condanne pecuniarie dell’amministrazione; quando è parametrata agli interessi legali non può essere ritenuta manifestamente iniqua. Decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e opera fino all’adempimento, non oltre il termine assegnato per l’esecuzione prima dell’attivazione del commissario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    La novella ha espressamente confermato l’applicabilità dell’astreinte alle condanne al pagamento di somme di denaro e ha individuato negli interessi legali un parametro non manifestamente iniquo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia azionata, il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne contro la pubblica amministrazione e la mancata prova dell’esecuzione, il giudice deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, poiché ha funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non risarcitoria.
  • Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, un’astreinte parametrata al tasso degli interessi legali non è manifestamente iniqua, anche quando la condanna deriva da contenzioso seriale o grava su un’amministrazione in situazione di difficoltà finanziaria.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere calcolata, in aggiunta agli interessi dovuti sul credito, sino all’effettivo soddisfacimento, ma non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere prima dell’attivazione del commissario ad acta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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