Sentenza del 08/04/2015 n. 2059 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Annullamento dell'iscrizione a ruolo - Estinzione del giudizio - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio si estingue per cessata materia del contendere, poiché l'annullamento dell'iscrizione a ruolo elimina il presupposto della cartella impugnata e rende non più necessaria una decisione sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento fondata su un'iscrizione a ruolo. Nel corso del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha annullato l'iscrizione a ruolo posta a base della cartella, facendo venir meno l'oggetto sostanziale della controversia.
Massime di principio
- Se l'amministrazione finanziaria annulla integralmente l'iscrizione a ruolo che costituisce il fondamento della cartella impugnata, il giudizio tributario può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- L'annullamento amministrativo del titolo di riscossione fa venir meno l'interesse del contribuente a ottenere una pronuncia di merito sulla validità della cartella.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'intervento dell'amministrazione elimini concretamente l'oggetto della lite; se residuano importi, effetti o questioni non annullati, il giudizio può proseguire limitatamente agli aspetti ancora controversi.
- L'estinzione per cessata materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia che accerti nel merito l'illegittimità originaria dell'atto, ma produce il venir meno della controversia attuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 46 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 400 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 708 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 2051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 2052 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →