Sentenza n. 2712/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A)Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento e conseguente annullamento del silenzio–rifiuto a provvedere serbato dal Comune di Melito di Napoli sull’istanza inoltrata da parte ricorrente, prot.n. 14260 del 13/06/2024, avente ad oggetto la richiesta dell’attestazione ex art. 20, comma 8, D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii. di formazione del silenzio assenso sulla richiesta di permesso a costruire prot. comunale n. 4596 dell’01/03/2024; -nonché per la declaratoria del conseguente obbligo a provvedere e per la nomina di un commissario ad acta – in funzione sostitutoria per l''ipotesi di ulteriore inerzia affinché esamini ed accolga la predetta richiesta, ex art. 117, III comma, D.Lgs. n.104/2010. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.11.2024: -del Provvedimento di cui alla Nota prot.n.23675/2024 del 07/10/2024 a firma del Responsabile del Settore I – Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune di Melito di Napoli, notificato in pari data, con la quale è stata negata la richiesta di Permesso di costruire n.2/2024, presentata dalla ricorrente con istanza n.4596 dell’ 01/03/2024; -di ogni atto preordinato, connesso e consequenziale tra i quali, qua tenus opus, la comunicazione di avvio del procedimento prot.n.18978 del 06/08/2024 per quanto richiamata nel provvedimento sub A).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire relativo alla realizzazione di due corpi di fabbrica residenziali; in via originaria, silenzio sull'istanza di attestazione della formazione del silenzio-assenso
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva presentato un'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di due corpi di fabbrica a destinazione residenziale e, non avendo ricevuto risposta, aveva chiesto l'attestazione della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001. Con il ricorso principale ha dedotto la violazione dell'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 l. 241/1990 per il silenzio serbato dal Comune. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha adottato un diniego espresso, impugnato con motivi aggiunti. La società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, violazione del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che il silenzio-assenso si fosse già formato prima del preavviso e del diniego e che il titolo potesse essere rimosso soltanto mediante autotutela; 2) violazione delle norme tecniche di attuazione del PRG e del regolamento edilizio, illogicità, contraddittorietà, carenza dei presupposti ed eccesso di potere, contestando i motivi tecnici del diniego. In particolare, la società ha sostenuto che le distanze dal fabbricato confinante fossero conformi alla disciplina comunale, che la particella 695 non concorresse al calcolo della superficie fondiaria e dei parametri urbanistici e che il mancato previo pagamento degli oneri concessori non impedisse il rilascio del permesso di costruire.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile perché, durante il giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla legittimità concreta del diniego, applicando il principio della ragione più liquida, ritenendo non necessario decidere la questione, più complessa e non consolidata, della formazione del silenzio-assenso. Sulla base della verificazione, il TAR ha accertato che il progetto rispettava le distanze previste dal regolamento edilizio comunale e dal D.M. 1444/1968. In particolare, quando i lotti limitrofi risultano già edificati, l'art. 3, commi 16 e 17, del regolamento edilizio impone il rispetto della distanza dai confini; non era quindi corretto applicare cumulativamente anche il parametro della distanza tra edifici in rapporto all'altezza del solo fabbricato confinante. La nozione di fabbricati circostanti comprende gli edifici situati intorno all'area oggetto dell'intervento, in un ambito circoscritto, e non soltanto quello confinante o fronteggiante. Nel caso concreto, considerando gli edifici circostanti, le distanze risultavano conformi. La verificazione ha inoltre confermato che la particella 695, pur indicata nella tabella riepilogativa, non era stata utilizzata nel calcolo della volumetria e della superficie coperta, né vi era previsto alcun corpo di fabbrica; il relativo rilievo comunale era quindi infondato. È stato ritenuto inconferente anche il motivo relativo al mancato pagamento degli oneri concessori: ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001, il preventivo pagamento del costo di costruzione e degli oneri non costituisce condizione per il rilascio o l'efficacia del permesso, poiché l'obbligazione contributiva nasce con il rilascio del titolo e non nella fase istruttoria. I motivi aggiunti sono stati pertanto accolti e il diniego è stato annullato. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori e contributo unificato, per le spese processuali, nonché delle spese di verificazione, da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
La ricorrente ha invocato la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire e il diritto all'attestazione del decorso dei termini; il TAR non ha deciso nel merito tale questione, ritenendola assorbita dall'accoglimento dei motivi relativi all'illegittimità concreta del diniego.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento; il ricorso sul silenzio è stato dichiarato improcedibile per l'intervenuta adozione del provvedimento espresso.
art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il preventivo pagamento degli oneri concessori e del costo di costruzione non costituisce condizione per il rilascio o l'efficacia del permesso di costruire; l'obbligazione contributiva sorge con il rilascio del titolo e non nella fase istruttoria.
art. 9 d.m. 1444/1968
Le distanze minime tra fabbricati, per le diverse zone territoriali omogenee, sono stabilite come segue: ... Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
La distanza progettuale di 10 metri tra gli edifici è stata ritenuta conforme alla disciplina statale sulle distanze tra fabbricati.
art. 3, commi 16 e 17, regolamento edilizio del Comune di Melito di Napoli
Quando i lotti limitrofi risultano già edificati, la disciplina comunale impone il rispetto della sola distanza dai confini, calcolata secondo le modalità del comma 17; il Comune non può applicare cumulativamente il parametro della distanza tra edifici in rapporto all'altezza del solo fabbricato confinante.
art. 3 NTA del PRG del Comune di Melito di Napoli
Le NTA stabiliscono gli indici e i parametri dimensionali, incluse le distanze minime, mentre il regolamento edilizio disciplina le modalità di calcolo delle distanze.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente per la richiesta di nomina del commissario ad acta in relazione all'inerzia amministrativa; la questione è divenuta improcedibile per l'adozione del diniego espresso.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio contro il silenzio dell'amministrazione, viene adottato un provvedimento espresso, il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile; il provvedimento sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti nello stesso giudizio.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente il motivo che consente di definire la controversia sulla base della fondatezza o infondatezza concreta dell'atto, omettendo l'esame di una questione preliminare o logicamente antecedente non necessaria alla decisione.
- Quando la disciplina edilizia comunale prevede che, in presenza di lotti limitrofi già edificati, debba essere rispettata la sola distanza dai confini, l'amministrazione non può imporre cumulativamente anche il parametro della distanza tra edifici calcolato in rapporto all'altezza del solo fabbricato confinante.
- La nozione di fabbricati circostanti, ai fini del calcolo delle distanze edilizie, comprende gli edifici situati intorno all'area oggetto dell'intervento in un ambito circoscritto e non coincide necessariamente con il solo edificio confinante o fronteggiante.
- Il mancato previo pagamento degli oneri concessori e del costo di costruzione non impedisce il rilascio o l'efficacia del permesso di costruire, poiché l'obbligazione contributiva sorge con il rilascio del titolo e non costituisce una condizione della fase istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →