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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18973/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha tassato un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo e divenuto esecutivo, relativo a un credito sorto da un contratto di factoring pro solvendo. Il credito, nel frattempo ceduto alla società poi divenuta controricorrente, era stato oggetto di opposizioni; una di esse era stata dichiarata estinta per fallimento della debitrice principale, mentre le altre erano state accolte solo parzialmente dalla Corte d'appello, con riduzione dell'importo. La società ha impugnato l'avviso e, in pendenza del giudizio, ha anche presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197 del 2022. L'Agenzia ricorrente censurava la CTR per avere considerato decisiva la sentenza d'appello che aveva ridotto il credito e per non avere ritenuto necessario che il contribuente chiedesse il rimborso all'ufficio che aveva riscosso l'imposta. La società, con ricorso incidentale, contestava la sufficienza della motivazione dell'avviso di liquidazione, la motivazione della sentenza d'appello sul punto della tassazione degli interessi e, soprattutto, la mancata prova del presupposto impositivo sugli interessi liquidati. Con ulteriore ricorso avverso il diniego della definizione agevolata, la società deduceva la nullità della richiesta di chiarimenti notificata personalmente e non al difensore, il difetto di motivazione del diniego e la violazione delle norme sull'autotutela e sulla procedura di condono. La Corte ha ritenuto pregiudiziale l'esame della definizione agevolata, ha accolto il ricorso contro il diniego, affermando che la richiesta di chiarimenti andava notificata al difensore costituito e che i versamenti eseguiti in pendenza di giudizio dovevano essere computati ai fini del perfezionamento della definizione; ha inoltre riconosciuto che, in caso di soccombenza ripartita, il tributo dovuto per la parte confermata e per quella annullata va calcolato secondo i criteri della legge di definizione, scomputando quanto già versato. Ne è derivata la declaratoria di regolare perfezionamento della definizione agevolata e, quindi, la cessazione della materia del contendere sul merito dell'avviso di liquidazione; il ricorso principale e quello incidentale sull'atto impositivo sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso proposto avverso il diniego della definizione agevolata e lo ha accolto nei punti decisivi: ha ritenuto illegittima la richiesta di chiarimenti notificata alla parte personalmente anziché al difensore costituito e ha affermato che i pagamenti effettuati in pendenza del giudizio dovevano essere imputati alla definizione. Ha quindi verificato il corretto calcolo delle somme dovute ai sensi della legge sulla definizione delle liti tributarie, con scomputo di quanto già versato, giungendo a ritenere perfezionata la procedura. Di conseguenza, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla controversia sull'avviso di liquidazione; le censure dell'Agenzia e i motivi incidentali della società sull'atto impositivo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro per i motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro per il motivo di ricorso incidentale dedotto per vizio di motivazione o nullità della sentenza.

  • art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Invocato per contestare la rilevanza della sentenza d'appello ai fini della tassazione del decreto ingiuntivo.

  • art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato per sostenere che l'eventuale rimborso dell'imposta andava chiesto all'ufficio che l'aveva riscossa.

  • art. 15 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dalla parte contribuente per contestare la base imponibile e la motivazione dell'avviso di liquidazione.

  • art. 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dalla parte contribuente in relazione alla liquidazione dell'imposta di registro.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per il dovere di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla debenza e decorrenza degli interessi.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato nel testo come norma sull'onere della prova, riferita alla dimostrazione del presupposto della tassazione degli interessi.

  • art. 15, comma 1, n. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla parte contribuente in tema di imponibilità degli interessi.

  • art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dalla parte contribuente per sostenere la corretta qualificazione della base imponibile.

  • art. 170 c.p.c.

    La Corte afferma che, dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni e comunicazioni vanno fatte al procuratore costituito salvo diversa disposizione di legge; la richiesta di chiarimenti inviata alla parte personalmente è quindi illegittima.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per evidenziare che nel processo tributario le parti sono assistite da difensore abilitato e le comunicazioni seguono il domicilio eletto.

  • art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamata come disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, applicabile anche al giudizio di legittimità.

  • art. 1, comma 188, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Utilizzato per calcolare la misura ridotta dovuta sulla parte di atto annullata in caso di soccombenza ripartita.

  • art. 1, comma 189, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    "In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata"

    La Corte lo applica al caso di soccombenza ripartita, distinguendo tra parte dell'atto confermata e parte annullata ai fini del quantum dovuto per la definizione.

  • art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La Corte valorizza la previsione secondo cui, qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

  • art. 1, comma 195, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamato per il termine di presentazione della domanda di definizione agevolata.

  • art. 1, comma 196, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Interpretato nel senso che dagli importi dovuti per la definizione si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

  • art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamato per la notificazione del diniego e per il termine di impugnazione del medesimo.

  • art. 10-quater L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al preteso dovere di autotutela sull'atto di diniego.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per il difetto di motivazione del diniego di definizione agevolata.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Usata come base normativa della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

  • d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. con modif. dalla L. 26 maggio 2023, n. 56

    Richiamato per la modifica del termine di impugnazione del diniego previsto dalla disciplina della definizione agevolata.

  • L. 30 dicembre 2023, n. 18

    Richiamata come fonte di differimento del termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, la domanda e l'eventuale diniego incidono in modo pregiudiziale sul giudizio principale: se la procedura si perfeziona, la controversia sull'atto impositivo può essere dichiarata cessata.
  • Le comunicazioni e richieste istruttorie inserite in una procedura incidentale o comunque connessa al giudizio tributario devono essere indirizzate al difensore costituito, non alla parte personalmente, quando il rapporto processuale è già instaurato e il contribuente è assistito da difensore abilitato.
  • Ai fini della definizione agevolata, devono essere scomputate tutte le somme versate in pendenza di giudizio, a qualsiasi titolo, senza che il contribuente che abbia già pagato in parte sia trattato peggio di chi non abbia versato nulla.
  • In caso di soccombenza ripartita, il tributo dovuto per la definizione va calcolato distinguendo tra la parte dell'atto confermata e quella annullata dalla pronuncia, applicando alla seconda la misura ridotta prevista dalla legge speciale.
  • Se non residuano importi da versare per la definizione, il perfezionamento può avvenire con la sola presentazione della domanda, secondo la disciplina speciale.
  • L'interpretazione della disciplina della definizione agevolata deve essere coerente con i principi di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento, evitando esiti irragionevoli o penalizzanti per chi abbia già effettuato versamenti nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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