Cassazione Penale, Sentenza n. 8149/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Migliorino contro la sentenza di condanna del Tribunale di Lagonegro (09/10/2015) per il reato di appropriazione indebita aggravata, continuata in concorso. In cassazione il ricorrente deduceva plurimi motivi: violazioni di norme processuali (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e), art. 581 e 591 c.p.p., art. 190 e 495 c.p.p., art. 546, 533 c.p.p.), doglianza sulla revoca dell'ammissione dei testi a discarico senza il parere del difensore, vizi nella valutazione della prova, assenza del requisito dell'elemento psicologico, e carenza di motivazione della sentenza di merito. In sostanza il ricorrente lamentava che l'appello fosse stato dichiarato inammissibile nonostante motivi specifici e che la decisione di primo grado fosse viziata nella valutazione probatoria e nella motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse privo del requisito di specificità richiesto (in particolare mancava la correlazione puntuale tra censure e accertamenti del primo grado e non erano riprodotti né allegati gli atti e il materiale istruttorio necessari per valutare le censure). I motivi di ricorso sono stati considerati manifestamente infondati o autosufficientemente non provvisti dei necessari elementi documentali e di specificazione. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (c.d. Galtelli) circa l'«omogeneità» della specificità richiesta ai motivi d'appello rispetto a quelli del ricorso per cassazione e ha sottolineato l'obbligo di una precisa esposizione degli elementi a sostegno delle censure. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata nei motivi di ricorso come parametro di legittimità per la cassazione; la Corte evidenzia che le censure dedotte ai sensi dell'art. 606 devono essere specifiche e fondate, e che molte doglianze prospettate erano generiche o non riprodotte nel ricorso.
art. 581 cod. proc. pen.
Norma sull'ammissibilità dell'appello; la Corte territoriale ha applicato i criteri di ammissibilità previsti per l'appello (specificità intrinseca ed estrinseca) ritenendo l'atto di gravame generico e privo della necessaria correlazione con i fatti e le ragioni della sentenza impugnata.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamata nella discussione sulla valutazione dell'ammissibilità: la Corte chiarisce che, a differenza del ricorso per cassazione, l'appello non può essere escluso con la procedura speciale per motivi manifestamente infondati prevista dall'art. 591, comma 2, ma richiede comunque specificità riguardo alle ragioni di gravame.
art. 190 cod. proc. pen.
Richiamata nei motivi di impugnazione relativi alla valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero corredate dai necessari riferimenti al materiale istruttorio e fossero perciò generiche.
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamata in ordine alle nullità/processuali denunciate; la Corte ha ritenuto che le asserite nullità non fossero specificamente dedotte né adeguatamente documentate, quindi non scrutinabili in cassazione.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione a presunte nullità della sentenza di primo grado; la Corte osserva che le contestazioni erano generiche e prive di indicazioni precise sui capi della motivazione ritenuti carenti.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma menzionata tra quelle oggetto di doglianza sui vizi processuali; la Corte ha ritenuto le doglianze insussistenti per mancanza di specificazione e prova degli elementi denunciati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; la Corte ha quantificato equitativamente la somma a euro 3.000,00.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla motivazione e sulla nullità; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata alcuna violazione manifesta delle norme che comportino nullità rilevante.
Massime di principio
- Un atto di appello deve contenere motivi specifici sia in senso intrinseco (argomentazione non meramente evocativa) sia in senso estrinseco (collegamento diretto e puntuale con gli accertamenti della sentenza impugnata); la genericità è causa di inammissibilità.
- In cassazione non si può ottenere la revisione del merito attraverso censure generiche: il ricorrente deve riprodurre o allegare nel ricorso il contenuto degli atti decisivi (atto d'appello, ordinanze, atti istruttori) per rendere autosufficiente la doglianza.
- Le censure relative a vizi di ammissione o revoca della prova (es. testi) devono indicare con precisione l'atto impugnato, il contenuto dell'atto e le circostanze concrete su cui i testi avrebbero dovuto deporre, altrimenti sono inammissibili per difetto di specificazione.
- La giurisprudenza richiede che l'impugnazione offra una "puntuale confutazione" della motivazione di primo grado: non sono sufficienti mere letture alternative del materiale probatorio o rilievi apodittici.
- Quando si prospettano nullità o violazioni processuali che si ritengono insanabili, il difensore deve indicare espressamente la norma violata, il punto della motivazione affetto dal vizio e la rilevanza concreta di tale vizio ai fini della decisione.
- Per evitare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende è fondamentale curare l'autosufficienza del ricorso: allegare gli atti rilevanti, formulare censure specifiche e motivare puntualmente la loro incidenza sulla decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8082/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8086/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8087/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8088/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8089/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8091/2022 del 07/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →