Cassazione Civile, Ordinanza n. 08160/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il computo, nel trattamento economico dovuto per i giorni di ferie fruiti, di alcune voci accessorie previste dalla disciplina collettiva del rapporto di lavoro autoferrotranvieri. La corte d'appello aveva ritenuto spettanti, anche per i giorni di ferie, l'indennità perequativa e compensativa e, in motivazione, aveva richiamato analoghe considerazioni per l'indennità di turno. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1362 c.c. e 12 preleggi per errata interpretazione dell'accordo regionale 16.12.2011, dell'accordo aziendale 25.7.2012, del CCNL autoferrotramvieri 27.11.2000, dell'accordo nazionale 21.5.1981 e dell'art. 5 del CCNL 23.7.1976, sostenendo che tali fonti non consentissero di includere indennità perequativa, compensativa e di turno nella retribuzione feriale; (2) violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per la medesima esclusione dal computo della retribuzione delle ferie; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere la sentenza considerato la domanda subordinata di ridurre la somma dovuta scorporando quattro giorni di permesso annui e per avere incluso tali giorni nel calcolo della retribuzione feriale; (4) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe esteso la decisione all'indennità di turno, asseritamente non domandata dal lavoratore. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, richiamando la propria giurisprudenza più recente sulla nozione europea di ferie annuali retribuite e sul principio di pieno mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva implicitamente deciso sulla spettanza delle indennità accessorie su tutti i giorni conteggiati, compresi quelli di festività soppresse, e che il profilo di vizio motivazionale era inammissibile perché non riferito a un fatto decisivo; ha infine respinto il quarto motivo, ritenendo non dimostrata l'effettiva inclusione di somme non richieste e comunque non decisiva la censura, poiché la giurisprudenza richiamata escludeva la fondatezza delle argomentazioni sulla non computabilità dell'indennità di turno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario, oltre all'ordine relativo al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello che aveva incluso, nella retribuzione dovuta per le ferie, le indennità accessorie oggetto di causa, richiamando il principio europeo del mantenimento della retribuzione durante le ferie annuali retribuite. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze di omessa pronuncia, vizio motivazionale e ultrapetizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali, con distrazione, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come parametro di interpretazione dei contratti collettivi e degli accordi applicabili al rapporto di lavoro; la censura della ricorrente è stata respinta alla luce della giurisprudenza consolidata sulla retribuzione feriale.
art. 12 preleggi
Invocato quale criterio ermeneutico; la Corte non ha accolto l'interpretazione proposta dalla ricorrente.
art. 36 Cost.
Richiamato per sostenere il principio di retribuzione proporzionata e sufficiente anche durante le ferie; la Corte ha ribadito che il mantenimento della retribuzione nei periodi di riposo va assicurato in coerenza con la nozione europea di ferie annuali retribuite.
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
Richiamato quale fonte sovranazionale sul diritto alle ferie annuali retribuite; la Corte ha affermato la necessaria applicazione della nozione europea e del principio del pieno mantenimento della retribuzione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per le doglianze di omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso sia l'omissione decisoria sia lo sconfinamento oltre i limiti della domanda.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Utilizzato per denunciare vizi processuali quali omessa pronuncia e ultrapetizione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non riferita a un fatto decisivo ma a un profilo motivazionale generico.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per recepire il principio di diritto affermato nella precedente pronuncia della Corte di cassazione richiamata nell'ordinanza.
art. 5 l. 260/49
Richiamato, come modificato, per affermare che le festività soppresse sono compensate con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie.
art. 1 l. n. 90/54
Richiamato come norma modificativa dell'art. 5 l. 260/49 nel senso sopra indicato.
art. 29 dell'accordo nazionale 2015
Richiamato insieme agli accordi collettivi del 26.4.2016 per la disciplina della compensazione delle festività soppresse con la retribuzione feriale.
accordo collettivo del 26/4/2016
Richiamato per il medesimo principio di equiparazione retributiva dei giorni di ferie e delle festività soppresse.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro, la nozione di ferie annuali retribuite va letta in conformità al diritto dell'Unione europea, assicurando al lavoratore il pieno mantenimento della retribuzione durante il periodo di riposo.
- Le voci retributive strettamente correlate alla prestazione lavorativa possono dover essere incluse nel trattamento economico delle ferie quando la disciplina collettiva e il principio eurounitario di retribuzione piena lo impongano; la mera natura accessoria o ordinariamente legata all'attività non basta, di per sé, a escluderne il computo.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito, anche implicitamente, abbia deciso sulla domanda o sull'eccezione attraverso la propria statuizione di merito; non vi è omessa pronuncia se la decisione rende incompatibile l'accoglimento della richiesta subordinata.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non è dedotto con riferimento a un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- La censura di ultrapetizione richiede la concreta dimostrazione che il giudice abbia attribuito un bene della vita non domandato; in difetto di prova della diversa quantificazione, la doglianza è priva di specificità.
- Le festività soppresse, secondo la disciplina richiamata, sono trattate con una retribuzione analoga a quella delle ferie, sicché la soluzione adottata per le ferie si estende coerentemente anche a tali giornate.
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