Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06925/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia origina da un'azione di responsabilità proposta da un socio nei confronti di due amministratori di una società a responsabilità limitata, deducendo che, negli anni 2003-2006, essi avevano venduto alcune unità immobiliari appartenenti al compendio societario a un prezzo inferiore a quello di mercato. Secondo l'attore, i convenuti avrebbero inoltre incassato, o comunque non riversato alla società, la differenza tra il prezzo effettivo e quello dichiarato nei contratti, ovvero avrebbero comunque cagionato un danno alla società mediante vendite antieconomiche. Il Tribunale aveva escluso la prova della simulazione del prezzo e dell'incameramento della differenza, ma aveva ritenuto dimostrata una mala gestio per avere gli amministratori alienato i beni a un valore complessivamente inferiore di euro 1.945.000,00 rispetto al più probabile valore di mercato. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, valorizzando la gravissima negligenza della decisione di vendere una pluralità di immobili a prezzi molto inferiori al mercato in assenza di ragioni di urgenza, la ragionevolezza delle stime svolte in CTU e l'esistenza di un danno patrimoniale pari al mancato incremento che la società avrebbe ottenuto con alienazioni a prezzo di mercato. Il ricorso per cassazione, proposto dal solo amministratore condannato, articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2392, 2393 e 2476 c.c., oltre agli artt. 1176 e 1703 e ss. c.c., e omesso esame di fatto decisivo, per avere la sentenza d'appello fondato la responsabilità su un interesse sociale asseritamente astratto e non concretamente individuato; 2) violazione delle medesime norme per avere ritenuto che la vendita a prezzo inferiore al mercato, di per sé, integrasse violazione dei doveri gestori; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 2476 c.c., per erroneo riparto dell'onere probatorio e per avere posto a carico dell'amministratore la prova di circostanze costitutive dell'illecito; 4) violazione dell'art. 194 c.p.c. e nullità della CTU per asserito superamento dei limiti del quesito e violazione del contraddittorio, avendo il consulente integrato i dati probatori con fonti non autorizzate e non adeguatamente indicate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale aveva accertato in concreto una condotta gravemente negligente e antieconomica, consistente nella cessione di più immobili a prezzi molto inferiori ai valori di mercato in assenza di ragioni che imponessero una rapida liquidazione del patrimonio immobiliare; tale accertamento giustificava la responsabilità degli amministratori secondo i principi sulla business judgement rule, che non protegge scelte irragionevoli, imprudenti o arbitrariamente antieconomiche. Ha inoltre rilevato che la censura sull'approvazione dei bilanci non si confrontava con la motivazione della sentenza e che la doglianza sull'onere della prova era, in realtà, una richiesta di rivalutazione del merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l'ampia motivazione di merito che aveva già escluso la nullità della consulenza tecnica. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2392 c.c.

    richiamato come parametro della diligenza e della responsabilità degli amministratori nelle scelte gestorie; la business judgement rule cede in caso di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese

  • art. 2393 c.c.

    richiamato in relazione all'azione di responsabilità contro gli amministratori

  • art. 2476 c.c.

    richiamato quale norma di responsabilità degli amministratori di società di capitali e per il riparto delle conseguenze dell'inadempimento gestorio

  • art. 1176 c.c.

    richiamato quale criterio di diligenza del mandatario applicabile alla valutazione della condotta gestoria

  • artt. 1703 e ss. c.c.

    richiamati come norme evocative del paradigma della diligenza del mandatario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova nei giudizi di responsabilità

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità per inadempimento e al riparto degli oneri probatori

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio e dei limiti dell'indagine peritale

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato come parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 2247 c.c.

    richiamato per affermare che l'attività sociale è orientata al conseguimento di un utile comune, sicché vendite plurime a condizioni svantaggiose sono in linea di massima contrarie all'interesse sociale

Massime di principio

  • Nella responsabilità degli amministratori, il sindacato giudiziale non può sostituirsi alle scelte imprenditoriali, ma può verificare ex ante la ragionevolezza dell'operazione, la prudenza delle valutazioni e l'adozione delle cautele e informazioni preventive normalmente esigibili.
  • La business judgement rule non copre condotte palesemente irragionevoli, imprudenti o arbitrariamente antieconomiche; la vendita di beni sociali a prezzi significativamente inferiori al mercato, in assenza di concrete ragioni di urgenza o di liquidazione, può integrare mala gestio.
  • Per affermare la responsabilità dell'amministratore non è necessario dimostrare un danno solo contabile o una violazione formale, essendo sufficiente la prova di una condotta gestoria contraria all'interesse sociale, connotata da negligenza e causalmente produttiva di un depauperamento del patrimonio sociale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o di omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La censura sulla consulenza tecnica d'ufficio deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito che ne abbia già vagliato la regolarità; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.