Cassazione Penale, Sentenza n. 22148/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: le sentenze di merito avevano ritenuto l'imputabilità del ricorrente valorizzando unicamente la sua mancata collaborazione (assenze a due visite psichiatriche disposte dal giudice) senza effettuare un approfondimento istruttorio nonostante esistessero elementi indiziari rilevanti (certificato del Centro di salute mentale del 19/02/2018 che attestava un disturbo di personalità misto, una precedente pronuncia di non imputabilità per fatti del 2012 e le dichiarazioni di due testi che il giorno del fatto percepirono una possibile incapacità di intendere e di volere). Si contestava quindi l'illegittimità del dedurre imputabilità esclusivamente dalla mancata collaborazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione delle decisioni di merito che hanno sorretto l'imputabilità solo sulla mancata comparizione dell'imputato alle visite peritali, affermando che, in presenza di dubbi sulle condizioni di salute mentale, il giudice doveva procedere ad un accertamento più approfondito (anche documentale o peritale ex officio ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p.). Ha inoltre precisato che accertamenti peritali in procedimenti diversi possono avere rilevanza se riferibili a epoca corrispondente e a fatti eziologicamente omogenei. Infine ha disposto l'annullamento con rinvio e ha ordinato omessa indicazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
"il potere di accertamento sul tema della capacità di intendere e di volere dell'imputato ... è esercitabile in via autonoma ed ex officio dal giudice ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., oppure su sollecitazione delle parti"
Il giudice può disporre d'ufficio (o su istanza) un accertamento peritale sulla capacità di intendere e volere quando sussistono dubbi; non è lecito limitarsi a desumere l'imputabilità dalla mancata collaborazione dell'imputato
artt. 88 e 89 cod. pen. e art. 70 cod. proc. pen.
menzionati nel testo come norme che rendono rilevanti i dubbi sulle condizioni di salute mentale
Tali norme sanciscono che le condizioni psichiche dell'imputato rilevano ai fini dell'imputabilità e della capacità a stare in giudizio; i dubbi devono quindi essere adeguatamente approfonditi
art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
"se è annullata la sentenza ... il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini"
Regola la determinazione della sede cui rinviare il giudizio dopo annullamento: il rinvio deve rispettare i criteri previsti dalla norma
art. 175 disp. att. cod. proc. pen.
"per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello ... si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria ... tra i capoluoghi"
Stabilisce il criterio logistico (distanza ferroviaria/marittima) per individuare la corte o il tribunale competente al giudizio di rinvio
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
citata relativamente all'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Imposta obblighi di tutela della riservatezza nella pubblicazione delle pronunce che contengono dati sensibili
Massime di principio
- La mancata collaborazione dell'imputato (es. non presentarsi a perizia) non può di per sé costituire prova sufficiente dell'imputabilità; il giudice deve motivare adeguatamente e, in presenza di dubbi fondati, disporre ulteriori accertamenti
- Quando emergono elementi probatori che indicano disturbi psichici (certificati sanitari, precedenti perizie, testimonianze), il giudice ha il dovere di approfondire la questione della capacità di intendere e volere, anche disponendo perizia d'ufficio ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
- Accertamenti peritali effettuati in procedimenti diversi possono essere utilizzati se temporalmente corrispondenti e se i fatti sono eziologicamente omogenei, ma non vincolano il giudice che deve valutare la capacità in relazione al fatto concreto e al momento in cui è stato commesso
- La Corte di Cassazione può annullare per carenza motivazionale quando la valutazione di fatto sulla capacità mentale non risulti esaurientemente giustificata; in tal caso il giudizio viene rinviato secondo le regole di competenza territoriale
- Nella pubblicazione o diffusione delle sentenze devono essere rispettate le norme sulla protezione dei dati personali, omettendo generalità e dati identificativi ove previsto
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