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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03288/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione monitoria proposta da un istituto di credito per ottenere la restituzione di somme che aveva corrisposto in esecuzione provvisoria di una sentenza poi riformata. Dopo la morte del debitore originario, il decreto ingiuntivo fu emesso nei confronti dei suoi eredi, tra cui gli attuali ricorrenti. In primo grado il tribunale, adito con rito del lavoro, rese il decreto definitivamente esecutivo nei confronti di due eredi e revocò il decreto quanto al terzo, dichiarando prescritta la relativa pretesa. La banca propose appello; gli odierni ricorrenti proposero a loro volta appello separato. La Corte d'appello dichiarò tardivo l'appello degli eredi, ritenendo applicabile il termine lungo senza sospensione feriale perché il giudizio era stato trattato con rito del lavoro. Con il ricorso per cassazione gli eredi denunciarono violazione degli artt. 409, 434 e 442 c.p.c. e degli artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969, sostenendo che la sospensione feriale dovesse applicarsi, poiché la causa aveva ad oggetto una pretesa di pagamento di somma di denaro e non una controversia di lavoro o previdenziale in senso proprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha chiarito che, anche a voler prescindere dalla riconducibilità sostanziale della lite alle controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., nel caso concreto il giudizio di primo grado era stato effettivamente trattato con il rito del lavoro, iniziato dagli stessi eredi con ricorso alla sezione lavoro del tribunale e senza mutamento di rito. In tale situazione il rito concretamente adottato costituisce criterio di riferimento per le parti anche ai fini del computo dei termini di impugnazione; di conseguenza, l'appello proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. era tardivo, senza che potesse operare la sospensione feriale ex art. 3 l. n. 742/1969. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.c.

    serve a individuare le controversie soggette al rito del lavoro, rilevanti ai fini dell'applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini e del regime processuale

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla disciplina dell'appello nel rito del lavoro

  • art. 442 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la controversia non rientrasse tra quelle soggette alle regole speciali sul rito del lavoro e sulla sospensione feriale

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione; nel caso concreto è stato ritenuto decorso senza la sospensione feriale

  • art. 3 l. n. 742/1969

    esclude la sospensione feriale per le controversie di lavoro e previdenza indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.; nel caso concreto la Corte lo applica in ragione del rito effettivamente adottato

  • art. 1 l. n. 742/1969

    richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla sospensione feriale dei termini

  • D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6

    menzionato solo nel richiamo ai precedenti delle Sezioni Unite sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando un giudizio, anche se forse non correttamente qualificato, è stato concretamente trattato con il rito del lavoro, tale rito costituisce per le parti un criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini di impugnazione.
  • La sospensione feriale dei termini processuali non può essere invocata contro la tardività dell'impugnazione se il processo è stato trattato secondo il rito del lavoro e il giudice di primo grado non ha disposto il mutamento di rito.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, rileva il rito effettivamente seguito nel processo e non solo la qualificazione sostanziale che la parte attribuisce ex post alla controversia.
  • Il superamento del termine lungo di impugnazione rende l'appello tardivo, quando non operi la sospensione feriale dei termini per effetto del rito applicato in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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