Sentenza del 31/01/2017 n. 2470 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina. La sentenza regionale aveva accolto gli appelli dell'associazione e annullato sia l'avviso di accertamento relativo al maggior reddito derivante dalla ritenuta natura commerciale dell'attività di bar, sia l'atto di contestazione delle sanzioni per omessa dichiarazione relativa all'anno 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché proposto tardivamente. La sentenza impugnata era stata depositata il 18 novembre 2010, mentre il procedimento notificatorio del ricorso era iniziato soltanto il 3 gennaio 2013, oltre il termine lungo annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis. La decisione favorevole all'associazione è quindi rimasta ferma. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo previsto dalla norma quando la sentenza non è stata notificata, salvo diversa disciplina applicabile ratione temporis. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini per impugnare è un requisito essenziale: un ricorso notificato oltre il termine di legge viene dichiarato inammissibile senza esame dei motivi nel merito.
- Per verificare la tempestività di un'impugnazione occorre individuare la data di deposito della sentenza, la data dell'eventuale notificazione e la disciplina transitoria applicabile al momento del procedimento.
- L'inammissibilità per tardività rende definitiva la decisione impugnata, anche se i motivi di ricorso potrebbero astrattamente avere fondamento.
- In assenza di costituzione della parte resistente, il giudice può non disporre alcuna liquidazione delle spese processuali.
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