Sentenza n. 334/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera della Giunta, n. 642 del 26 settembre 2025 recante ad oggetto la Realizzazione di un centro di ricarica per bus elettrici in Via Mitolo – Stralcio 1° - centro di ricarica bus elettrici – CUP j90j21000050006 Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica dell’importo complessivo di € 6.465.000,00; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli gravati, con espressa riserva di proposizione di appositi motivi aggiunti; - nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti e a carico di qualsiasi soggetto abbia reso possibile, in tutto o in parte, la realizzazione oltre che illegittima, forse anche abusiva di un centro di ricarica per bus elettrici in area la cui destinazione d’uso è “Verde di Quartiere”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale di Bari di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un centro di ricarica per autobus elettrici e degli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale sostenendo che l'opera ricadesse su un'area destinata a “Verde di quartiere”, con violazione degli standard urbanistici previsti dal d.m. 1444/1968 e dal PRG di Bari, nonché degli artt. 9, 32, 41 e 97 Cost. Hanno dedotto eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento e imparzialità. Secondo i ricorrenti, il deficit di verde nel territorio avrebbe imposto una variante al PRG, da adottarsi dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, l.r. Puglia n. 13/2001, nonché l'espletamento delle procedure di VAS e/o VIA. È stato inoltre invocato il principio di precauzione, contestando l'idoneità dell'intervento rispetto alla tutela ambientale e prospettando un aumento dell'inquinamento atmosferico. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti e la sopravvenuta carenza di interesse per la mancata impugnazione degli atti di gara e dell'aggiudicazione. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità. Ha respinto l'eccezione del Ministero, qualificandolo come parte necessaria ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, poiché l'intervento risultava collegato a risorse PNRR destinate al rinnovo delle flotte di autobus e ai treni verdi. Nel merito, il Collegio ha ritenuto decisivo che l'area interessata non fosse una delle 50 aree specificamente individuate dal PRG come “Verde di quartiere” e non fosse stata computata ai fini degli standard urbanistici relativi a tale destinazione. L'area ricadeva invece nel Settore G del Piano di Zona n. 5 Poggiofranco, recepito dal PRG, ed era destinata a servizi/verde pubblico. Il centro di ricarica e l'area park & ride sono stati ritenuti assimilabili a un servizio pubblico di mobilità sostenibile, idoneo a mantenere la destinazione funzionale dell'area nell'ambito dei pubblici servizi, senza necessità di variante urbanistica. Di conseguenza, trovava applicazione l'art. 16, comma 2, l.r. Puglia n. 13/2001, mentre non ricorreva l'ipotesi del comma 3, relativa alle opere su aree non destinate a pubblici servizi; pertanto, era legittima l'approvazione del progetto da parte della Giunta comunale e non occorreva una deliberazione consiliare di variante. Sono state ritenute non pertinenti le deduzioni basate sul deficit di verde del Municipio II e delle Zone omogenee “Aree centrali”, perché riferite ad ambiti territoriali diversi da quello di Poggiofranco. Il riferimento contenuto negli atti comunali alla destinazione a “Verde di quartiere” è stato considerato erroneo, ma non idoneo a modificare la qualificazione urbanistica effettiva dell'area, risultante dagli strumenti pianificatori e dalla documentazione tecnica. Sono state quindi respinte anche le censure relative alla necessità di VAS e/o VIA. Il progetto prevedeva inoltre la realizzazione di circa 2.300 mq di aree verdi con alberature e arbusti. La domanda risarcitoria è stata respinta, sia per l'infondatezza dell'azione demolitoria sia per la sua genericità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 4, d.l. 16 giugno 2022, n. 68
Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono parti necessarie nei giudizi disciplinati dalla disposizione; il Ministero è stato quindi ritenuto legittimato passivamente in quanto titolare delle risorse e degli interventi cui l'opera era collegata.
art. 16, commi 2 e 3, l.r. Puglia 11 maggio 2001, n. 13
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.
Quando l'area è già destinata a servizi pubblici, l'approvazione del progetto di un'opera pubblica non richiede variante urbanistica e può avvenire secondo il procedimento previsto dalla legge; la variante e la competenza consiliare sono necessarie solo per opere localizzate su aree non destinate a pubblici servizi.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 3
Il giudice richiama lo standard minimo di verde previsto dalla norma, rilevando tuttavia che la controversia non riguardava una delle aree computate dal PRG di Bari per lo standard del “Verde di quartiere”.
art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349
Richiamato nell'eccezione del Comune in relazione al riconoscimento ministeriale delle associazioni ambientaliste e alla legittimazione processuale, senza una specifica applicazione decisoria da parte del Collegio.
art. 311 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato nell'eccezione del Comune per sostenere che la domanda risarcitoria per danno ambientale pubblico spetterebbe esclusivamente al Ministero competente; il TAR ha respinto la domanda risarcitoria per infondatezza dell'azione di annullamento e genericità, senza decidere autonomamente tale questione.
Massime di principio
- Quando un'opera pubblica è localizzata su un'area che gli strumenti urbanistici vigenti destinano a servizi pubblici, la sua approvazione non richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 2, l.r. Puglia n. 13/2001, anche se la concreta destinazione funzionale del servizio viene ridefinita nell'ambito della medesima categoria dei pubblici servizi.
- La necessità della variante prevista dall'art. 16, comma 3, l.r. Puglia n. 13/2001 ricorre soltanto quando l'opera pubblica sia localizzata su un'area che gli strumenti urbanistici approvati non destinano a pubblici servizi; in tale ipotesi la deliberazione consiliare di approvazione del progetto vale come adozione della variante.
- Ai fini della verifica della conformità urbanistica e degli standard, la qualificazione dell'area deve essere ricavata dalla disciplina pianificatoria effettivamente applicabile, compresi i piani di zona espressamente recepiti dal PRG, e non da un riferimento descrittivo erroneo contenuto in un atto amministrativo, che non è di per sé idoneo a modificare la destinazione urbanistica del lotto.
- La contestazione del deficit di standard urbanistici deve riferirsi allo specifico ambito territoriale e alla specifica categoria di aree disciplinata dagli strumenti urbanistici applicabili; dati relativi a zone omogenee, quartieri o circoscrizioni amministrative diverse non dimostrano l'illegittimità della localizzazione dell'opera.
- La domanda risarcitoria proposta insieme all'azione di annullamento deve essere respinta quando l'illegittimità dell'atto non sia dimostrata e la pretesa risarcitoria sia formulata in modo generico.
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