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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16253/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giacchetti impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 06/02/2020 che confermava la condanna (G.i.p. 12/02/2014) per rapina aggravata. Ha denunciato: (1) nullità per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata audizione del teste Giacchetti Stefano, richiesta condizionante il giudizio abbreviato; (2) inosservanza/erronea applicazione delle norme sulla prova e sulla motivazione (art. 192 e 533 c.p.p.), sostenendo che le risultanze probatorie non superano il ragionevole dubbio (rilievi su ritrovamenti di indumenti, cappello, arma e autovettura).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo relativo alla mancata assunzione della prova, ricordando il principio per cui chi chiede il giudizio abbreviato non può poi lamentare la mancata acquisizione di prove cui ha rinunciato con quel rito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che le doglianze costituiscono in realtà una rinnovata valutazione del materiale probatorio e non censure di diritto specifiche: la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. poteva essere dedotta solo come vizio di motivazione, e in modo specifico, non in forma generica o cumulativa. Il ricorso veniva quindi ricondotto a un improponibile sindacato sulla valutazione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Regole sui mezzi di impugnazione in cassazione: la Corte ha distinto le lett. b), c), d) e e) e ha ritenuto che i motivi proposti non rientrassero nelle censure di diritto consentite; il vizio di cui alla lett. d) (mancata assunzione di prova) è inammissibile se l'imputato ha rinunciato alla prova con il rito abbreviato.

  • art. 438, co. V, c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla nullità della sentenza: la Corte ha ritenuto che non sussista nullità derivante dalla mancata rinnovazione dell'istruttoria quando l'imputato ha scelto il rito abbreviato non condizionato.

  • art. 603, co. 1, c.p.p.

    Richiamata in relazione all'assunzione delle prove nel rito abbreviato; la Corte ha sottolineato che l'imputato che opta per il rito alternativo non può poi contestare l'omessa assunzione di prove che implicano la rinnovazione dell'istruttoria.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiesto in relazione al principio che la condanna richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha osservato che la doglianza si traduce in una diversa valutazione delle prove di merito, non in una violazione di diritto deducibile in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul valore e sull'apprezzamento della prova e sulla motivazione: la Corte ha precisato che la presunta violazione dell'art. 192 può essere dedotta in cassazione solo come vizio di motivazione ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., e in modo specifico (non in termini generici o cumulativi).

  • art. 581, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato indirettamente per ricordare i limiti del sindacato in cassazione (obbligo di specificità dei motivi), ossia che non spetta alla Corte di legittimità selezionare vizi genericamente denunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di sanzioni pecuniarie: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Chi sceglie il rito abbreviato non condizionato non può poi impugnare in cassazione la mancata assunzione di prove cui ha rinunciato con quella scelta.
  • La presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. (valutazione della prova) è deducibile in cassazione solo come vizio di motivazione e deve essere specificamente indicata nella sua natura (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
  • La Corte di cassazione non è sede per rinnovare il giudizio di merito o per una nuova valutazione della persuasività delle prove: sono inammissibili censure che mirano a ottenere una diversa comparazione degli elementi probatori.
  • Non è possibile dedurre vizi di motivazione in forma alternativa o cumulativa; il motivo deve individuare con precisione la natura del vizio contestato.
  • Ricorsi manifestamente infondati o volti a sindacare il merito possono comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa, ammende a carico del ricorrente.
  • In sede di legittimità occorre distinguere chiaramente questioni di diritto (ammissibili) da semplici rielaborazioni critiche dei fatti e delle prove (inammissibili).

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