Cassazione Civile, Ordinanza n. 18364/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione l'IVA sui compensi percepiti da un medico dipendente del S.S.N., in regime di intramoenia, per prestazioni svolte come consulente tecnico su incarico di uffici della Procura della Repubblica nell'anno d'imposta 2010. In appello la CTR ha accolto la tesi erariale ritenendo che tali compensi, pur riferiti ad attività di consulenza tecnica in ambito penale, fossero assoggettabili a IVA perché il contribuente risultava titolare di partita IVA per attività di studi medici e poliambulatori specialistici, circostanza da cui ha desunto lo svolgimento di ulteriori attività professionali. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 917/1986 e delle norme IVA, sostenendo che i compensi per consulenza tecnica resa in procedimento penale da un medico dipendente del S.S.N. in intramoenia sono redditi assimilati al lavoro dipendente e non rilevano ai fini IVA; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse posto a suo carico la prova di fatti non contestati, cioè lo svolgimento di ulteriori prestazioni professionali diverse dalla consulenza tecnica d'ufficio in ambito penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato un proprio precedente reso tra le stesse parti per un'annualità diversa ma su questioni sostanzialmente identiche, ribadendo che la consulenza tecnica resa all'autorità giudiziaria in ambito penale da un medico dipendente del S.S.N. costituisce esercizio di pubblica funzione e i relativi compensi sono, in linea di principio, redditi assimilati al lavoro dipendente e non soggetti a IVA, salvo che il soggetto svolga anche altre attività di lavoro autonomo o d'impresa. Nel caso concreto, ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della CTR, del dato relativo alla titolarità di partita IVA e ha escluso sia il vizio di ultrapetizione sia la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che l'apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando sia coerente e logicamente motivato. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali in materia tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 50, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917 del 1986
I compensi per consulenza tecnica resa all'autorità giudiziaria in ambito penale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale espressione di pubblica funzione; perdono tale qualificazione se il percettore svolge anche attività di lavoro autonomo o d'impresa, con possibile rilevanza anche ai fini IVA.
d.P.R. n. 633 del 1972
È stato richiamato dal ricorrente come disciplina IVA, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'assoggettamento all'imposta dipendesse dalla presenza di ulteriori attività autonome o d'impresa.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione, rilevando che la censura dell'Ufficio sull'esercizio di altra attività autonoma o d'impresa era già contenuta nell'atto di appello.
art. 115 c.p.c.
Non consente in cassazione di contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quando questa sia logicamente coerente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La consulenza tecnica resa all'autorità giudiziaria in un procedimento penale da un medico dipendente del S.S.N. integra, di regola, esercizio di pubblica funzione; i compensi corrispondenti sono trattati come redditi assimilati al lavoro dipendente e non sono, di per sé, soggetti a IVA.
- L'esclusione dall'IVA dei compensi per pubblica funzione viene meno se risulta che il percettore svolge anche altra attività di lavoro autonomo o di impresa; in tale ipotesi la prestazione può assumere rilevanza fiscale anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando la questione ritenuta dal giudice di merito sia stata effettivamente dedotta dalla parte avversaria nell'atto di appello, anche se la ricostruzione del giudice è espressa in termini sintetici o per presunzioni.
- In sede di legittimità non è possibile censurare la sola valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, salvo errori giuridici o vizi logici rilevanti; la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un elemento indiziario coerente con il quadro processuale, come la titolarità di una partita IVA riferita a specifiche attività professionali, tale apprezzamento resta normalmente insindacabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18283/2024 del 04/07/2024
- ordinanza_civile · 4 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18285/2024 del 04/07/2024
- ordinanza_civile · 4 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18287/2024 del 04/07/2024
- ordinanza_civile · 4 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18288/2024 del 04/07/2024
- ordinanza_civile · 4 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18294/2024 del 04/07/2024
- ordinanza_civile · 4 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18303/2024 del 04/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →