Ordinanza n. 7445/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trattamento economico previsto per il trasferimento d’autorità dal 10° Battaglione Carabinieri Campania di Napoli alla Tenenza Carabinieri di Arzano
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione militare gli ha negato il diritto al trattamento economico di trasferimento conseguente al trasferimento d’autorità per esigenze di servizio da una sede sita nel Comune di Napoli a una sede sita nel Comune di Arzano. La questione decisiva riguarda la distanza minima tra la sede di provenienza e quella di destinazione, requisito necessario per l’attribuzione dell’indennità. Il giudice ha rilevato che la distanza deve essere misurata tra le concrete sedi di servizio, e non tra le rispettive case comunali, ma ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico per determinare con esattezza la distanza tra la sede del 10° Battaglione Carabinieri Campania, in Napoli, via Miano 203, e la Tenenza Carabinieri di Arzano, in via Napoli 231.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di annullamento. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui l’indennità per trasferimento d’autorità spetta solo quando la distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione non sia inferiore a dieci chilometri, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. Il Responsabile della Delegazione ACI Roma, autorizzato a delegare l’incarico a un funzionario competente, dovrà accertare la distanza tra le due sedi, nel contraddittorio delle parti, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la relazione conclusiva dovrà essere depositata nei successivi trenta giorni, unitamente alla nota spese. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza dell’11 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86
l’attribuzione dell’indennità per il trasferimento di autorità ... è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione
Il trattamento economico per il trasferimento d’autorità presuppone una distanza minima di almeno dieci chilometri, da calcolare tra le sedi effettive di servizio e non tra le case comunali.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per accertare, mediante un organismo o soggetto qualificato, fatti rilevanti ai fini della decisione.
Massime di principio
- Ai fini dell’attribuzione dell’indennità per il trasferimento d’autorità prevista dall’art. 1, comma 1, della l. n. 86/2001, la distanza minima di dieci chilometri deve essere calcolata tra le concrete sedi di servizio di provenienza e di destinazione, non tra le case comunali dei rispettivi Comuni.
- Quando la decisione sulla spettanza dell’indennità dipende dalla precisa misurazione della distanza tra due sedi di servizio, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., assicurando il contraddittorio delle parti e rinviando la decisione all’esito dell’accertamento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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