Sentenza del 03/07/2019 n. 5845 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - Eccezione di irregolarità della notifica di un atto - Precedente eccezione in primo grado di omessa notificazione - Motivo nuovo - Condizioni - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla tassa auto 2011, notificata il 29 maggio 2017, deducendo in primo grado l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la prescrizione e/o decadenza della pretesa. L'Amministrazione aveva prodotto documentazione attestante la notifica dell'avviso il 21 maggio 2014. Solo in appello il contribuente aveva contestato specificamente la regolarità della notificazione. La Commissione ha ritenuto tale censura nuova, poiché avrebbe dovuto essere proposta in primo grado, mediante memoria ex art. 32, comma 2, del d.lgs. 546/1992, come controeccezione volta a contrastare la documentazione dell'Amministrazione.
La decisione
La Commissione ha ritenuto regolare e perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento del 21 maggio 2014 e, conseguentemente, definitivo l'accertamento per mancata tempestiva impugnazione. Ha però accolto l'appello per un diverso motivo: la notifica dell'avviso aveva interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine triennale. Poiché la cartella è stata notificata il 29 maggio 2017, oltre tre anni dopo il 21 maggio 2014, il credito risultava prescritto. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata, con accoglimento dell'appello e compensazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 32, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
memoria ex art. 32 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992
La norma consente di formulare, nei termini processuali previsti, precisazioni e controeccezioni fondate sulle allegazioni e sulla documentazione prodotta dalla controparte. Quando l'Amministrazione dimostra in corso di causa l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, il contribuente deve contestare tempestivamente gli specifici vizi della notificazione; non può introdurre per la prima volta tale contestazione in appello.
Norme sulla prescrizione triennale della tassa automobilistica
La notifica dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine triennale. La cartella deve essere notificata entro tale nuovo termine; il termine non può essere prorogato applicando automaticamente il criterio del 31 dicembre del terzo anno successivo.
Massime di principio
- Chi deduce inizialmente l'omessa notifica di un atto presupposto deve, se la controparte dimostra documentalmente l'avvenuta notifica, contestarne subito gli specifici vizi nella stessa fase processuale, normalmente con memoria ex art. 32, comma 2, d.lgs. 546/1992.
- La contestazione della regolarità della notifica non costituisce domanda nuova se è proposta tempestivamente come reazione alle difese e ai documenti della controparte; se viene formulata per la prima volta in appello, può essere dichiarata inammissibile perché nuova.
- La notifica valida dell'avviso di accertamento rende definitivo l'accertamento se non viene impugnato tempestivamente, ma non elimina i termini di prescrizione del credito.
- Dopo un atto interruttivo della prescrizione decorre un nuovo termine triennale; l'ente deve notificare il successivo atto di riscossione entro tale termine.
- Anche quando alcuni motivi di appello sono inammissibili o infondati, il contribuente può ottenere l'accoglimento se un diverso motivo, come la prescrizione maturata dopo l'avviso, risulta fondato.
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