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Sentenza

Sentenza n. 1818/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Sezione staccata di -OMISSIS-, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito della procedura del decreto flussi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino egiziano entrato in Italia nell’ambito della procedura del decreto flussi, ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, dopo che il rapporto con il datore di lavoro indicato nella procedura non era stato instaurato. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. 241/1990, 22 e 5-ter del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 42 del d.l. 73/2022, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria. In particolare, ha sostenuto che le irregolarità riguardassero esclusivamente il potenziale datore di lavoro e non fossero a lui imputabili; che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare la sua buona fede e la mancata instaurazione del rapporto per cause estranee alla sua condotta; e che, in presenza di un nuovo rapporto di lavoro e della volontà di integrarsi, avrebbe dovuto considerare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente il fatto, pacifico e ammesso dal ricorrente, che il rapporto di lavoro con il datore indicato nella domanda di nulla osta non fosse mai stato instaurato. Ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non si applica quando il contratto non sia mai stato concluso. Ha inoltre rilevato che dagli atti risultavano carenze documentali e plurime irregolarità dell’azienda, tra cui l’assenza di una sede registrata nella provincia interessata, la mancata attivazione del codice ATECO, l’insufficienza della capacità economico-reddituale rispetto al costo del lavoro, l’inidoneità del soggetto asseverante e la mancata verifica dell’indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale. Tali elementi, insieme alla mancata instaurazione del rapporto, hanno reso non decisive le censure sull’imputabilità delle irregolarità e sulla buona fede del lavoratore. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 42 d.l. 73/2022

    l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro

    Il permesso per attesa occupazione presuppone che sia stato instaurato un rapporto di lavoro e che questo sia poi cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non spetta quando il rapporto non sia mai sorto.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Non risulta inoltre allegata all’istanza la verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale, attivata presso il CPI competente territorialmente ai sensi dell’art 22 del d.lgs. 286/1998.

    Nella procedura di assunzione di lavoratori stranieri, l’istanza deve essere corredata dalla verifica dell’indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale presso il centro per l’impiego competente.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto in relazione alla procedura di ingresso per lavoro subordinato presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che la mancata conclusione del contratto sia dipesa da circostanze estranee alla volontà del lavoratore.
  • Quando il rapporto di lavoro indicato nella procedura di ingresso non è mai stato instaurato, la possibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione non deriva dalla sola buona fede del lavoratore o dall’imputabilità al datore delle irregolarità rilevate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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