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CCNL

CCNL Metalmeccanica P.I. (Confsal - Cifa)

CCNLC064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 lug 2020 al 30 giu 2023

Parti stipulanti

SindacatiCONFSAL
Datori di lavoroCIFA

Sfera di applicazione

Disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti. Si applica alle imprese appartenenti ai settori siderurgico, navalmeccanico, elettromeccanico ed elettronico, auto-aviomotoristico, metallurgia non ferrosa, fonderia di seconda fusione, meccanica generale, installazione e manutenzione di impianti, nonché oreficeria.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione impianti.

La sfera di applicazione comprende, in particolare, i seguenti comparti:

  • siderurgico;
  • navalmeccanico;
  • elettromeccanico ed elettronico;
  • auto-aviomotoristico;
  • metallurgia non ferrosa;
  • fonderia di seconda fusione;
  • meccanica generale;
  • installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali e complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento, telefonici e affini;
  • oreficeria.

Validità

  • Decorrenza: 01/07/2020
  • Scadenza: 30/06/2023

Modello contrattuale

Il CCNL prevede:

  • durata triennale della contrattazione nazionale;
  • possibilità di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sulle materie delegate;
  • rilevante ruolo della bilateralità (EPAR, FonARCom, SanARCom).

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CIFA

Organizzazioni sindacali

  • CONFSAL

Trattamento economico

Parametri retributivi generali

VoceValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità annue13

Minimi mensili / retribuzione nazionale conglobata

Importi mensili comprensivi di contingenza.

Livello01/07/202001/04/202101/01/202201/10/2022E.A.R. / E.D.R. SanARComIndennità di funzione
11.342,261.348,301.354,341.362,3920,00-
21.476,151.482,791.489,441.498,2920,00-
31.637,271.644,641.652,011.661,8320,00-
41.708,051.715,741.723,421.733,6720,00-
51.829,301.837,531.845,761.856,7420,00-
61.960,981.969,801.978,631.990,3920,00-
72.103,442.112,912.122,372.134,9920,00-
82.345,482.356,262.367,542.381,6220,0050,00 (Quadro B)
92.601,952.613,942.625,652.641,2620,0070,00 (Quadro A)
Quadro B2.345,482.356,262.367,542.381,6236,00 se omesso versamento SanARCom50,00
Quadro A2.601,952.613,942.625,652.641,2636,00 se omesso versamento SanARCom70,00

Nota:

  • l'importo di 20,00 euro spetta per 12 mensilità in caso di mancato versamento della contribuzione al Fondo SanARCom; entra nella retribuzione di fatto e nel TFR;
  • per i Quadri, in caso di omissione contributiva SanARCom, l'importo sostitutivo è 36,00 euro per 12 mensilità.

Regime di primo ingresso e reimpiego

Per i lavoratori di primo ingresso e in regime di reimpiego, per i primi 2 anni è possibile applicare una retribuzione ridotta per i livelli dal 3° al 7°.

Retribuzioni dal 01/07/2020

Livello1° anno2° anno
31.227,951.391,68
41.281,041.451,84
51.371,971.554,90
61.470,731.666,83
71.577,581.787,92

Retribuzioni dal 01/04/2021

Livello1° anno2° anno
31.233,481.397,94
41.286,801.458,37
51.378,151.561,90
61.477,351.674,33
71.584,681.795,97

Retribuzioni dal 01/01/2022

Livello1° anno2° anno
31.239,001.404,20
41.292,561.464,90
51.384,321.568,90
61.483,971.681,83
71.591,781.804,01

Retribuzioni dal 01/10/2022

Livello1° anno2° anno
31.246,371.412,55
41.300,251.473,62
51.392,551.578,22
61.492,791.691,83
71.601,241.814,74

Scatti di competenza

Ogni lavoratore ha diritto a scatti triennali di competenza pari all'1,5% della retribuzione mensile, se nel triennio dimostra l'acquisizione di:

  • almeno una competenza tecnico-specifica di profilo;
  • una competenza digitale;
  • una competenza trasversale.

In alternativa o integrazione, a livello aziendale può essere previsto un premio di produttività.

Regime retributivo differenziato

In via sperimentale, per la vigenza del CCNL, è prevista una riduzione dei livelli retributivi pari al 20% per:

  1. aziende fino a 15 dipendenti con sede produttiva in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia;
  2. aziende con sede in comuni sotto i 10.000 abitanti, montani o rurali, non turistici;
  3. aziende operanti in territori in stato di calamità dichiarato.

È inoltre applicabile fino a 36 mesi a tutte le aziende del territorio nazionale in caso di:

  • crisi aziendale e occupazionale;
  • avvio di nuove attività.

Il regime:

  • non è cumulabile con primo ingresso, reimpiego e apprendistato;
  • è cedevole rispetto ad accordi di secondo livello.

E.D.R. per mancata adesione all'ente bilaterale

In caso di omesso versamento delle quote EPAR, il datore deve corrispondere un E.D.R. mensile pari allo 0,15% della paga base conglobata, per 13 mensilità.

L'importo:

  • non è utile ai fini di altri istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;
  • è distinto dall'E.D.R./E.A.R. sostitutivo del fondo sanitario.

Indennità economiche

Indennità di cassa

Al personale addetto con continuità a operazioni di cassa spetta un'indennità pari al 5% della paga base nazionale conglobata.

Indennità sostitutiva di mensa

TipologiaImporto
Ticket elettronico8,00 euro
Ticket cartaceo4,00 euro

Indennità di reperibilità

LivelloReperibilità orariaGiornaliera 16 oreGiornaliera 24 ore giorno liberoGiornaliera 24 ore giorno festivoSettimanale 6 giorniSettimanale 6 giorni lavoro festivoSettimanale 6 giorni lavoro festivo e giorno libero
1-2-30,254,006,006,5029,3029,8030,20
4-50,304,807,207,7035,3035,8037,00
6-7-8-90,406,409,6010,0040,3040,8043,50

Il regime settimanale non può superare 2 settimane consecutive su 4 e comunque non oltre 6 giorni continuativi.

Indennità trasporti urbani

ComuneImporto mensile
Meno di 100.000 abitanti30,00 euro
Meno di 500.000 abitanti40,00 euro
Meno di 1.000.000 abitanti50,00 euro
Più di 1.000.000 abitanti60,00 euro

Spetta per 12 mensilità ed è dovuta anche durante malattia, infortunio e ferie.

Indennità di trasferta

VoceImporto
Pasto meridiano11,00 euro
Pasto serale11,00 euro
Pernottamento20,00 euro
Trasferta completa42,00 euro

Maggiorazione del 10% se la trasferta è in alta montagna o sottosuolo.

Per i trasfertisti, i minimi di paga base sono maggiorati del 30%.

Tredicesima

È prevista la 13ª mensilità, pari a una mensilità della retribuzione in atto.

Orario di lavoro e maggiorazioni

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali
  • normalmente distribuite su 5 giorni

Flessibilità e banca ore

  • flessibilità fino a 48 ore settimanali;
  • massimo 24 settimane;
  • recupero con riposi compensativi entro 12 mesi;
  • maggiorazione del 10% per le ore oltre l'orario contrattuale nei periodi di superamento;
  • banca ore alimentata da tutte le tipologie di straordinario, al netto delle maggiorazioni, che restano comunque dovute.

Flessibilità individuale

Attivabile per almeno 40 ore annue. Esclusi:

  • quadri;
  • personale direttivo, capi reparto e capi turno;
  • manutentori;
  • lavoratori discontinui.

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

TipologiaNon a turniA turni
Straordinario diurno15%15%
Straordinario notturno45%40%
Lavoro notturno25%20%
Lavoro festivo45%45%
Straordinario festivo50%50%
Straordinario festivo con riposo compensativo30%25%
Straordinario o festivo con riposo compensativo10%10%
Notturno festivo55%50%
Straordinario notturno festivo60%55%
Notturno festivo con riposo compensativo30%25%

Lavoro domenicale

Se la domenica viene lavorata nei casi consentiti, il riposo è fruito in altro giorno prefissato della settimana, senza ulteriori maggiorazioni specifiche per lavoro domenicale.

Reperibilità

Gli interventi effettuati in reperibilità sono retribuiti come straordinario e con le relative maggiorazioni, solo se aggiuntivi all'orario normale.

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 4 settimane annue

Permessi

  • Festività soppresse: 32 ore annue
  • ROL: 16 ore annue
  • ulteriori 8 ore per chi lavora in sistemi di 15 o più turni settimanali comprendenti turni notturni o sabato/domenica.

Festività

Sono considerate festive le festività di legge e il Santo Patrono del luogo di lavoro.

Se la festività cade di domenica o nel giorno di riposo settimanale concordato, spetta un'ulteriore giornata di retribuzione.

Assenze, congedi e tutele familiari

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni lavorativi per evento

per decesso o grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.

Assistenza disabili

Si applicano le tutele della Legge 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001, comprese:

  • prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni;
  • 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni del bambino;
  • 3 giorni mensili dopo il terzo anno.

Maternità e paternità

  • astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
  • congedo parentale complessivo: 10 mesi, elevabili a 11 mesi nei casi previsti dalla legge;
  • integrazione datoriale al 100% durante l'astensione obbligatoria.

Malattia e infortunio

Periodo di comporto

Anzianità di servizioComporto
Fino a 3 anni6 mesi
Da 3 a 6 anni9 mesi
Oltre 6 anni12 mesi

Comporto prolungato

Anzianità di servizioComporto prolungato
Fino a 3 anni9 mesi
Da 3 a 6 anni13,5 mesi
Oltre 6 anni18 mesi

Per i contratti a termine, la conservazione del posto è limitata a 3 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto.

Trattamento economico di malattia

Anzianità di servizioRetribuzione 100%Retribuzione 50%
Fino a 3 anniPrimi 2 mesiUlteriori 4 mesi
Da 3 a 6 anniPrimi 3 mesiUlteriori 6 mesi
Oltre 6 anniPrimi 4 mesiUlteriori 8 mesi

Malattia con comporto prolungato

Anzianità di servizioRetribuzione 100%Retribuzione 50%
Fino a 3 anniPrimi 3 mesiSuccessivi 6 mesi
Da 3 a 6 anniPrimi 4 mesi e 1/2Successivi 9 mesi
Oltre 6 anniPrimi 6 mesiSuccessivi 12 mesi

Le festività cadenti nel periodo di malattia devono essere integrate dal datore fino al 100% della retribuzione di fatto.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto fino a guarigione clinica;
  • integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione;
  • anche le festività nel periodo di infortunio vanno integrate al 100%.

Periodo di prova

LivelloDurata
145 giorni
2-360 giorni
4-5-6120 giorni
7-8-9180 giorni

I giorni sono di calendario e di effettivo lavoro. Per i contratti a termine, il periodo di prova non può superare la metà della durata del primo contratto e resta fermo il limite massimo di 180 giorni.

Part-time

  • trattamento economico e normativo riproporzionato alla ridotta prestazione;
  • lavoro supplementare con maggiorazione del 10% entro 8 ore giornaliere e 40 settimanali;
  • oltre tali limiti si applicano le maggiorazioni del lavoro straordinario dei full-time;
  • clausole elastiche con aumento massimo del 50% della normale prestazione annua a tempo parziale e maggiorazione del 10%.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • minimo 6 mesi;
  • massimo 36 mesi;
  • 24 mesi per mansioni brevi, semplici e ripetitive;
  • fino a 60 mesi per qualifiche equiparabili a quelle artigiane.

Riduzioni di durata

Riduzione di 6 mesi:

  • con titolo di studio attinente;
  • oppure con precedente apprendistato professionalizzante di almeno 12 mesi alle condizioni previste.

Retribuzione apprendistato professionalizzante

AnnoRetribuzione
1° anno70%
2° anno80%
3° anno90%

Limiti numerici apprendisti

  • rapporto ordinario: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
  • aziende sotto 10 dipendenti: massimo 100% delle maestranze qualificate;
  • se i qualificati sono meno di 3, massimo 3 apprendisti.

Tempo determinato e stagionali

Durata

  • fino a 12 mesi senza causale;
  • fino a 24 mesi con causali previste;
  • possibile ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso ITL competente.

Proroghe

  • proroghe libere nei primi 12 mesi;
  • poi solo con causale;
  • massimo 4 proroghe in 24 mesi.

La quinta proroga comporta trasformazione a tempo indeterminato.

Prosecuzione oltre la scadenza

  • 20% di maggiorazione fino al 10° giorno;
  • 40% per ciascun giorno successivo.

Trasformazione a tempo indeterminato:

  • oltre il 30° giorno se contratto sotto 6 mesi;
  • oltre il 50° giorno negli altri casi.

Intervalli tra contratti

  • 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 20 giorni per contratti oltre 6 mesi.

Limiti quantitativi

OrganicoMassimo tempo determinato
0-5 dipendenti2 lavoratori
5-10 dipendenti4 lavoratori
Oltre 10 dipendenti1 lavoratore ogni 2 dipendenti

Esenzioni dai limiti per:

  • avvio nuove attività;
  • start-up innovative nei primi 4 anni;
  • lavoratori over 50;
  • sostituzione assenti;
  • attività stagionali.

Diritto di precedenza

Per chi ha lavorato oltre 6 mesi a termine presso lo stesso datore, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato nei successivi 12 mesi, se esercitato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.

Preavviso e cessazione del rapporto

Preavviso

LivelloFino a 5 anniTra 5 e 10 anniOltre 10 anni
17 giorni15 giorni20 giorni
2-310 giorni20 giorni30 giorni
4-5-645 giorni60 giorni75 giorni
7-8-960 giorni90 giorni120 giorni

Decorrenza del preavviso: dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

TFR

Si applica la disciplina di legge.

Sono escluse dalla base utile TFR, tra l'altro:

  • rimborsi spese;
  • somme una tantum o gratificazioni straordinarie non contrattuali;
  • compensi per straordinario e lavoro festivo;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • indennità di trasferta non continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore.

Bilateralità, sanità integrativa e welfare

EPAR

Contributo EPAR:

  • 0,60% della paga base conglobata per 12 mensilità;
  • di cui 0,50% a carico azienda e 0,10% a carico lavoratore.

In caso di omissione, il datore è tenuto all'E.D.R. dello 0,15% della paga base conglobata per 13 mensilità.

FonARCom

Possibile adesione al fondo interprofessionale con contribuzione dello 0,30% destinata alla formazione continua.

SanARCom

Contribuzione ordinaria:

  • 12,00 euro mensili per 12 mensilità;
  • 10,00 euro a carico azienda;
  • 2,00 euro a carico lavoratore.

Per i quadri:

  • 34,00 euro mensili per 12 mensilità;
  • 30,00 euro a carico azienda;
  • 4,00 euro a carico quadro.

In caso di omissione, spettano:

  • 20,00 euro mensili sostitutivi per i lavoratori;
  • 36,00 euro mensili sostitutivi per i quadri.

Welfare aziendale

Valore minimo annuo dei servizi di welfare:

  • 100,00 euro per dipendente;
  • incremento di 25,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.

Esempio: lavoratore con coniuge e 2 figli = 175,00 euro.

Il valore non è riproporzionato in caso di part-time.

Classificazione del personale

Il contratto adotta una classificazione per competenze con livelli da 1 a 9, più Quadro B e Quadro A, valorizzando:

  • competenze trasversali;
  • competenze digitali;
  • conoscenze generali e specialistiche;
  • competenze tecnico-specialistiche e abilità.

È previsto un sistema di certificazione contrattuale delle competenze tramite piattaforma EPAR, utile anche ai fini degli scatti di competenza.

Accordi e rinnovi

CCNL 20/07/2020 - Testo consolidato

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