Sentenza n. 3802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 15542/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accreditamento e l'esclusione dal nuovo elenco degli enti qualificati per il rilascio delle certificazioni linguistico-comunicative al personale scolastico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il diniego di accreditamento e la conseguente esclusione dall'elenco ministeriale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lettere c) e i), del D.M. n. 62/2022, degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, incongruità e falsità dei presupposti. In appello censurava anzitutto il capo con cui il TAR aveva ritenuto legittima la valutazione negativa relativa al requisito di cui alla lettera i), consistente nella promozione della formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori. Sosteneva che la disposizione fosse generica, non indicando il numero di ore annue, i soggetti abilitati alla formazione, le modalità di accreditamento degli eventi e le forme di attestazione. Contestava inoltre che la Commissione avesse esercitato una discrezionalità non adeguatamente regolata e non avesse indicato in positivo quale documentazione fosse necessaria. La società richiamava la documentazione prodotta in sede di controdeduzioni, comprendente autodichiarazioni, email di invito a convegni e workshop organizzati da ALTE e MFHEA, un attestato relativo a un evento di tre giorni e un Master of Studies in English Language Assessment conseguito presso l'Università di Cambridge. Riproponeva anche la censura, assorbita dal TAR, relativa al requisito di cui alla lettera c), sostenendo che la Commissione non avesse adeguatamente motivato l'inidoneità dei docenti indicati, alla luce dei curricula e della documentazione allegata.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura di genericità dell'art. 3, comma 1, lettera i), del D.M. n. 62/2022. Sebbene la disposizione non disciplini puntualmente le modalità della formazione, il numero di ore, i soggetti formatori o le modalità di attestazione, il requisito della formazione 'continua' ha un contenuto sufficientemente determinato e autoesplicativo: richiede un percorso sistematico, intenzionale e protratto nel tempo, non la partecipazione a singoli eventi isolati. La norma impone all'ente richiedente di promuovere attivamente la formazione dei propri test developers, esaminatori e correttori. La valutazione della Commissione è stata ritenuta legittima e non irragionevole, poiché la documentazione prodotta dimostrava, al più, partecipazioni individuali a eventi esterni e qualificazioni personali di alcuni dipendenti, ma non l'esistenza di un sistema aziendale proattivo, strutturato e continuativo promosso dall'ente. Autodichiarazioni, email e un attestato relativo a un evento breve non comprovavano l'effettivo e continuato svolgimento dell'attività richiesta. Anche l'attestazione MFHEA prodotta in giudizio, oltre a non essere stata esaminata nel procedimento, si riferiva alla partecipazione individuale a sessioni formative esterne e non alla promozione interna della formazione da parte dell'ente. Il rigetto del motivo relativo alla lettera i) ha determinato l'assorbimento della censura relativa alla lettera c), in ragione della natura plurimotivata dell'esclusione. Le spese sono state compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. c), D.M. n. 62/2022
Prevede uno dei requisiti per il riconoscimento degli enti certificatori, relativo alle figure professionali indicate dall'ente; la relativa censura è stata riproposta ma assorbita per il rigetto del motivo concernente la lettera i).
art. 3, comma 1, lett. i), D.M. n. 62/2022
promuovere la formazione continua dei test developers, degli esaminatori e dei correttori
Il requisito impone all'ente certificatore di promuovere attivamente un percorso sistematico, intenzionale e protratto nel tempo di formazione del proprio personale rilevante; non è sufficiente la partecipazione individuale a eventi isolati o il possesso di qualifiche personali.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dalla società in relazione all'obbligo di motivazione, senza che la relativa censura sia stata accolta.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato con riguardo alla fase di comunicazione dell'esito negativo e alle controdeduzioni, che hanno consentito all'ente di produrre documentazione integrativa; la censura non è stata accolta.
art. 34, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra i motivi d'appello; il giudice ha comunque deciso la controversia respingendo l'appello.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; non è stata ravvisata una loro violazione.
Massime di principio
- Un requisito regolamentare che imponga la promozione della formazione continua può essere sufficientemente determinato anche senza indicare preventivamente numero di ore, soggetti formatori e modalità tipiche di attestazione, quando il significato comune e giuridico della continuità identifica un percorso sistematico, intenzionale e protratto nel tempo.
- Nel procedimento di accreditamento, l'ente richiedente deve dimostrare con riscontri oggettivi e adeguati l'effettiva promozione, da parte propria, della formazione continua delle diverse categorie di personale richieste; non è sufficiente allegare autodichiarazioni, email, la partecipazione a singoli eventi o qualifiche individuali dei dipendenti.
- Il possesso di titoli formativi individuali o la partecipazione del personale a iniziative formative organizzate da soggetti esterni non dimostrano, di per sé, l'esistenza di un sistema aziendale proattivo, strutturato e continuativo di promozione della formazione da parte dell'ente certificatore.
- La previsione di criteri regolamentari elastici e flessibili per l'accreditamento non è illegittima quando consente di adattare la valutazione alla varietà delle situazioni concrete e il procedimento offre al richiedente una fase di interlocuzione e controdeduzione per comprovare il possesso dei requisiti.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, il rigetto di una delle autonome ragioni poste a fondamento dell'atto è sufficiente a sorreggerne la legittimità e consente di assorbire le censure relative agli ulteriori motivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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