Sentenza n. 143/2026 - Trieste, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento emesso da INPS VITERBO data prot. 12.05.2025 n. fascicolo 200200570025TF, n. pratica 002202300453792 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; e per il conseguente accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6 bis l. 387/1987; nonché per il riconoscimento della rideterminazione, del ricalcolo e della riliquidazione del trattamento di fine servizio. IN OGNI CASO: spese legali rifuse comprensive di CPA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di diniego della rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'INPS e gli atti connessi, chiedendo l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 e la conseguente rideterminazione, ricalcolo e riliquidazione del trattamento di fine servizio. La pretesa concerneva l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali previsti per gli appartenenti alle Forze di polizia. La questione riguardava, in particolare, l'applicabilità del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 d.lgs. 165/1997 e gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990. Era inoltre rilevante il superamento del termine previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la giurisprudenza consolidata del medesimo Tribunale e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha chiarito che l'art. 4 d.lgs. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990 non ha fatto rivivere la formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987, sicché non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 non ha natura decadenziale quanto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine per la domanda di collocamento in quiescenza; il termine non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. 165/1997
Riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. 231/1990
La sua abrogazione non ha determinato la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987; pertanto non è vigente la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in presenza di giurisprudenza consolidata sulla questione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 d.lgs. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude né disciplina il computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio; pertanto non può essere escluso il diritto ai sei scatti per il solo fatto che il dipendente sia cessato dal servizio a domanda.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma regola esclusivamente la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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