Sentenza n. 17/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud n. 1091 del 07/08/2025, di esclusione del RTI Adiramef-Tecnoservice Group, di approvazione dell'operato degli organi della procedura e di aggiudicazione in favore della Marovan Srl, relativamente alla gara per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo "full-risk" con conduzione e disinfezione degli impianti di biosmosi in dotazione alle UU.OO. di dialisi dei rispettivi PP.OO. e DD.SS. di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1759 del 23/12/2024; - della relativa nota di comunicazione del 11.08.2025; - del verbale "n. 4 - Esito gara", sottoscritto il 5 agosto 2025, con il quale il responsabile unico del procedimento, dopo aver operato la ricognizione delle risultanze dell'esame della busta amministrativa, nonché delle valutazioni tecniche ed economiche, ha disposto l'esclusione del RTI Adiramef per assenza del verbale di sopralluogo e proposto l'aggiudicazione all'operatore Marovan, nonché altresì del verbale n. 2 del 12 giugno 2025; - della previsione di cui all'art. 11 del Disciplinare; - della nota non conosciuta del RUP prot. n. 40200 del 12/02/2025, della Determina dirigenziale n. 1677 del 17.02.2025 e della delibera del Direttore generale n. 216 del 19.02.2025 di modifica degli atti di gara; - nonché, in subordine di tutti gli atti e verbali di gara, tra i quali, e della relativa approvazione di cui alla medesima Deliberazione del Direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud n. 1091 del 07/08/2025 impugnata che hanno ammesso e utilmente valutato l'offerta della Marovan, aggiudicandole la gara; - del modello verbale di sopralluogo, allegato A9; - di ogni altro atto collegato, connesso, preordinato e conseguente; nonché − per la declaratoria di illegittimità e inefficacia dell'aggiudicazione e per l'accertamento e la dichiarazione di nullità, invalidità ed inefficacia dell'accordo quadro ove nel frattempo stipulato con l'aggiudicatario, nonché dei contratti specifici eventualmente già siglati e per il conseguimento dell'aggiudicazione in favore del RTI ADIRAMEF- TECNOSERVICE GROUP S.R.L., con ogni consequenziale pronuncia, anche di subentro nell'accordo quadro e negli affidamenti specifici, ovvero, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente monetario in favore della ricorrente. nonché, altresì, - in subordine, della Deliberazione del Direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud n. 1091 del 07/08/2025 e della relativa nota di comunicazione, nonché di tutti i verbali di gara, del RUP e della Commissione, anche di verifica dei requisiti nella misura in cui hanno ammesso, utilmente valutato l'offerta della Marovan e aggiudicato ad essa la gara, anziché escluderla per i motivi dedotti nel ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADIRAMEF S.P.A., IN PROPRIO E N.Q. DEL RTI il 1\10\2025: - della nota prot. 0218137/i del 17.09.2025, a firma del RUP e del Direttore UOC Acquisizione beni e servizi dell’ASL Na 3 Sud.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per mancata effettuazione e mancata allegazione del verbale di sopralluogo, aggiudicazione della gara alla controinteressata e successiva nota endoprocedimentale del RUP
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione da una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo al servizio full-risk di assistenza, manutenzione, conduzione e disinfezione di impianti di biosmosi, nonché l'aggiudicazione alla controinteressata. L'esclusione era stata disposta perché il RTI non aveva effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall'art. 11 del disciplinare e non aveva allegato il relativo verbale. La ricorrente ha dedotto: violazione dei principi di trasparenza, correttezza, buona fede, fiducia e tutela dell'affidamento, sostenendo che l'obbligo di sopralluogo era stato introdotto tardivamente e non adeguatamente evidenziato; nullità o illegittimità della clausola per contrasto con la tassatività delle cause di esclusione, la massima partecipazione e il divieto di aggravamento del procedimento; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, assumendo di conoscere già luoghi e impianti per avere svolto altro servizio presso la medesima ASL; violazione della disciplina sul soccorso istruttorio, poiché la stazione appaltante aveva prima valutato l'offerta e attribuito alla ricorrente il punteggio più alto e solo successivamente l'aveva esclusa; illegittimità derivata dell'aggiudicazione; in via subordinata, mancata esclusione dell'aggiudicataria, il cui verbale di sopralluogo sarebbe stato asseritamente inidoneo. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato una nota del RUP e del Direttore dell'UOC Acquisizione beni e servizi, deducendo incompetenza, violazione delle competenze della commissione giudicatrice, motivazione postuma e reiterando le censure sulla necessità e sull'essenzialità del sopralluogo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Ha ritenuto che la modifica della lex specialis fosse stata adeguatamente pubblicizzata mediante pubblicazione integrale degli atti di gara sul portale della società regionale di committenza, con specifico avviso, e che il termine per la presentazione delle offerte fosse stato prorogato. Pertanto, l'errore della ricorrente è stato ricondotto al principio di autoresponsabilità dell'operatore economico, tenuto a una diligenza professionale qualificata nella verifica della documentazione di gara. Il giudice ha ritenuto legittima la previsione del sopralluogo a pena di esclusione, poiché, in relazione alla natura degli impianti, ai luoghi interessati e ai percorsi logistici, esso era funzionale alla formulazione di un'offerta tecnica ed economica completa, consapevole e affidabile. L'omissione non costituiva quindi una mera irregolarità formale, ma una carenza sostanziale dell'offerta. La conoscenza vantata dalla ricorrente per precedenti servizi è stata ritenuta insufficiente, perché riguardava impianti diversi, locali non integralmente coincidenti e presidi ospedalieri presso i quali la ricorrente non aveva operato. Il sopralluogo, quale adempimento preliminare e infungibile rispetto alla presentazione dell'offerta, non poteva essere sanato mediante soccorso istruttorio, che avrebbe determinato una rimessione in termini incompatibile con la par condicio. È stata dichiarata inammissibile la censura contro la mancata esclusione dell'aggiudicataria, poiché quest'ultima aveva presentato il modello A9 predisposto dalla stazione appaltante e attestato il sopralluogo secondo le modalità prescritte; la ricorrente, invece, non aveva effettuato il sopralluogo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, avendo a oggetto una nota meramente endoprocedimentale e non lesiva. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 8.000 euro, 4.000 euro per ciascuna parte costituita, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura è stata indetta come procedura aperta.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
La gara era finalizzata alla conclusione di un accordo quadro.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio di fiducia è stato invocato dalla ricorrente, nel quadro dei principi di correttezza e buona fede.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio di accesso al mercato è stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla massima partecipazione.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento è stato invocato, ma ritenuto non violato in ragione della chiara pubblicizzazione della modifica della lex specialis.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
La censura sulla tassatività delle cause di esclusione è stata respinta, poiché il sopralluogo era funzionale alla formulazione consapevole dell'offerta e la sua omissione integrava una carenza sostanziale.
art. 92 d.lgs. 36/2023
ove indispensabile alla formulazione delle offerte
La previsione è stata considerata compatibile con l'obbligo di sopralluogo quando la visita dei luoghi è concretamente necessaria per formulare un'offerta completa e attendibile.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non è applicabile per sanare l'omissione di un sopralluogo preliminare e infungibile, perché ciò comporterebbe una rimessione in termini e violerebbe la par condicio.
art. 108 d.lgs. 36/2023
La ricorrente lo ha richiamato in relazione al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e alla valutazione dell'offerta.
art. 79, comma 2, d.lgs. 36/2023
le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara
Il sopralluogo può essere imposto quando la visita è necessaria per acquisire le informazioni indispensabili alla formulazione dell'offerta; nel caso concreto la previsione espulsiva è stata ritenuta legittima per la funzione sostanziale dell'adempimento.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione della clausola e degli atti di gara è stata respinta.
art. 93 d.lgs. 36/2023
È stato invocato nei motivi aggiunti per contestare le competenze nella valutazione delle offerte, ma la questione non ha condotto all'annullamento degli atti.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'obbligo di sopralluogo può essere previsto a pena di esclusione quando, in ragione della natura dell'appalto, dei luoghi, degli impianti o delle condizioni logistiche, la visita sia concretamente funzionale alla formulazione di un'offerta tecnica ed economica completa, consapevole e affidabile.
- Quando la lex specialis prevede chiaramente il sopralluogo obbligatorio e la relativa modifica è adeguatamente pubblicizzata prima della scadenza, con proroga del termine per presentare le offerte, l'omessa osservanza dell'obbligo è imputabile alla responsabilità professionale del concorrente e non alla stazione appaltante.
- L'omissione di un sopralluogo preliminare e infungibile, se funzionalmente connesso alla formulazione dell'offerta, integra una carenza sostanziale dell'offerta e non una mera irregolarità documentale; essa non può essere sanata mediante soccorso istruttorio senza violare la par condicio.
- La precedente esperienza dell'operatore economico presso strutture della stessa amministrazione non rende automaticamente superfluo il sopralluogo, quando riguardi servizi, impianti, locali o presidi diversi e non assicuri una conoscenza completa dei luoghi oggetto della nuova gara.
- L'impugnazione di una nota interna meramente ricognitiva o informativa, priva di autonoma lesività e non conclusiva del procedimento, è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →