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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13035/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Il contribuente impugnava la comunicazione di iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà per complessivi euro 41.358,46, riferita a cinque cartelle di pagamento. In primo grado sosteneva la nullità dell’atto per inesistenza della notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione e violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973; in appello deduceva vizio di motivazione, violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla violazione della legge n. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, nonché violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973. In cassazione proponeva un unico motivo, formulato in modo promiscuo e privo dell’indicazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c., sostenendo in sostanza che la sentenza d’appello avrebbe errato nel ritenere non perfezionata la definizione agevolata e caducato il provvedimento di sospensione, richiamando però in modo confuso istituti diversi (definizione agevolata ex d.l. 193/2016 e ex d.l. 119/2018, interruzione, estinzione del processo, rinuncia agli atti).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate perché depositato tardivamente, oltre i termini di costituzione e di memoria e comunque dopo l’adunanza camerale. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente: il motivo era generico, privo di specifica riconduzione a uno dei vizi tassativi dell’art. 360 c.p.c., sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito, inoltre internamente contraddittorio perché mescolava discipline non sovrapponibili e diverse conseguenze processuali; mancava anche la produzione della documentazione sulla definizione agevolata o sulla rinuncia agli atti, con difetto di decisività della censura. Nessuna statuizione sulle spese per mancata tempestiva costituzione delle parti intimate. Il ricorso è stato quindi definito con declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere articolato secondo motivi tassativi, specifici e tecnicamente riconducibili a una delle ipotesi di vizio previste dalla norma; è inammissibile la critica generica o promiscuamente formulata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il deposito del controricorso oltre il termine per la memoria e dopo l’adunanza camerale comporta tardività e inammissibilità della costituzione.

  • art. 6 d.l. 119/2018

    la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

  • art. 6 d.l. 193/2016

    richiamato dalla parte ricorrente insieme al d.l. 119/2018, ma la Corte evidenzia che si tratta di discipline non sovrapponibili quanto a presupposti ed effetti.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    dedotto dal contribuente come parametro violato in appello, senza che la Corte entri nel merito della censura per effetto dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto il vizio di omessa pronuncia, ma non scrutinato nel merito perché il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata; la censura non è esaminata nel merito.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente come base della doglianza sulla legittimità dell’atto impugnato; la questione non è decisa nel merito in cassazione.

  • L. 212/2000

    richiamata dal ricorrente come legge violata; la Corte non affronta la relativa questione per inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica, tassativamente inquadrata in uno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c. e non può risolversi in una generica richiesta di riesame del merito o in una critica complessiva della motivazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo confuso e contraddittorio più istituti o più conseguenze processuali incompatibili tra loro, senza chiarire quale sia la reale doglianza e quale sia l’esatta base normativa della censura.
  • La decisività del motivo presuppone che il ricorrente produca o riproduca gli elementi documentali necessari a contrastare l’accertamento compiuto dal giudice di merito; in mancanza, la censura resta inammissibile.
  • Le discipline di definizione agevolata previste da diverse disposizioni normative non sono automaticamente sovrapponibili e devono essere distinte quanto a presupposti, effetti e riflessi processuali.
  • Il deposito tardivo del controricorso oltre i termini processuali e dopo la celebrazione dell’adunanza camerale determina l’inammissibilità della costituzione della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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