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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 25007 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI - Art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - Criterio di valutazione - Bilancio ordinario o inventario della società - Irrilevanza di bilanci non regolarmente approvati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione relativo alla rettifica del valore fiscale di una partecipazione del 50% nella società G.V. S.p.A., inclusa nell’attivo ereditario. L’Amministrazione contestava sia la decadenza ritenuta dai giudici di merito, sostenendo che il termine biennale per la rettifica decorresse dal pagamento dell’ultima rata dell’imposta principale in caso di pagamento rateale, sia l’utilizzo, per determinare il valore della partecipazione, di un bilancio infrannuale non regolarmente approvato. I contribuenti sostenevano invece che tale documento riflettesse precedenti delibere di distribuzione di utili e dividendi e giustificasse un valore patrimoniale inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell’Amministrazione, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che, in caso di pagamento rateale dell’imposta principale, il termine biennale per notificare l’avviso di rettifica decorre dal versamento dell’ultima rata, poiché solo allora l’obbligazione tributaria risulta estinta. Inoltre, per valutare azioni o quote sociali ai fini dell’imposta di successione, occorre fare riferimento al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato. Non possono essere utilizzati bilanci infrannuali o altri documenti non regolarmente approvati, né possono incidere distribuzioni di utili o dividendi effettuate in violazione dell’art. 2433, comma 2, c.c. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 346/1990

    Ai fini della determinazione della base imponibile relativa ad azioni o quote sociali comprese nell'attivo ereditario, rileva il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.

    Il criterio legale di valutazione è vincolante sia per il contribuente sia per l'Amministrazione. Se esiste un bilancio ordinario regolarmente approvato, non è possibile sostituirlo con risultanze di bilanci infrannuali o documenti diversi non conformi alle regole societarie.

  • Art. 27, comma 3, d.lgs. n. 346/1990

    La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.

    In presenza di pagamento rateale, il termine biennale per la rettifica dell'imposta complementare decorre dal pagamento dell'ultima rata, poiché il pagamento rilevante è quello che estingue integralmente l'obbligazione tributaria principale.

  • Art. 38, d.lgs. n. 346/1990

    Il debitore può effettuare il pagamento nella misura non inferiore al 20% del dovuto e dilazionare il residuo in rate annuali posticipate.

    La rateizzazione costituisce una modalità di pagamento, ma ai fini del decorso del termine di decadenza la data rilevante è quella dell'effettiva estinzione del debito, coincidente con il versamento dell'ultima rata.

  • Art. 2433, comma 2, codice civile

    Non possono essere pagati dividendi se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

    Distribuzioni di utili o dividendi non fondate su un bilancio regolarmente approvato non possono produrre effetti idonei a ridurre fiscalmente il patrimonio netto utilizzato per la valutazione della partecipazione ereditaria.

  • Artt. 2364 e 2435, codice civile

    Le disposizioni richiamate confermano la necessità che il bilancio sia formato, approvato e pubblicato secondo le ordinarie regole societarie affinché possa assumere rilevanza ai fini della valorizzazione fiscale.

Massime di principio

  • Per la valutazione fiscale di azioni o quote ereditate, bisogna utilizzare il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato oppure dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato.
  • Un bilancio infrannuale, una situazione contabile interna o un documento predisposto unilateralmente non possono sostituire il bilancio ordinario approvato, anche se rappresentano eventi economici anteriori all'apertura della successione.
  • L'Amministrazione può attualizzare i valori del bilancio qualora vi siano mutamenti patrimoniali effettivi e normativamente rilevanti tra l'approvazione del bilancio e l'apertura della successione, ma non sono ammessi correttivi privi di una base normativa.
  • Distribuzioni di utili o dividendi effettuate senza un bilancio regolarmente approvato non sono normalmente idonee a ridurre il valore fiscale della partecipazione.
  • Quando l'imposta principale è pagata a rate, il termine di decadenza per la rettifica dell'imposta complementare decorre, secondo il principio affermato dalla sentenza, dal pagamento dell'ultima rata e non dalla prima.

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